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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «Art»

nautoretestoannoconcordanza
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Titolo I ¶ Organizzazione governativa ¶ Art. 1 – Lo Stato Ecclesiastico è
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in forma di Breve. ¶ Art. 2 – Ogni Delegazione è suddivisa
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e di secondo ordine. ¶ Art. 3 – La suddetta Tabella dimostra
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Delegazione coi respettivi Governi. ¶ Art. 4 – È stabilita in Roma
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Delegazioni, e dei Governi. ¶ Art. 5 – L’annesso Regolamento determina
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sottoporsi all’Oracolo Sovrano. ¶ Art. 6 – Il Delegato in ciascuna
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pel regolamento delle acque. ¶ Art. 7 – Presso ogni Delegato vi
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specialmente a tenore dell’Art. 28 del Titolo II., e
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Titolo II., e degli Art. 77, e 79 del Tit. III
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e 79 del Tit. III. ¶ Art. 8 – Presso ogni Delegato esisterà
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essere della medesima città. ¶ Art. 9 – Questi Individui da nominarsi
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spazio di tre anni. ¶ Art. 10 – Si aduneranno presso il
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saranno del Delegato richiesti. ¶ Art. 11 – Saranno consultati in tutti
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i varj oggetti amministrativi. ¶ Art. 12 – Il loro voto sarà
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Congregazione uniforme al registro. ¶ Art. 13 – Ogni cinque anno si
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norma del Disposto nell’art. 9. ¶ I sortiti potranno essere
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sortiti potranno essere rieletti. ¶ Art. 14 – Vi sarà inoltre sotto
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della Segreteria di Stato. ¶ Art. 15 – I Governatori di primo
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e 26 del Titolo II. ¶ Art. 16 – Sarà in facoltà del
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a quelli di secondo. ¶ Art. 17 – I Delegati dovranno essere
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comune anche agli Assessori. ¶ Art. 18 – I Delegati, ed i
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spediranno le Lettere patenti. ¶ Art. 19 – Rimane confermata l’abolizione
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dalla Segreteria di Stato. ¶ Art. 20 – I Governatori baronali saranno
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Delegati a forma dell’Art. 16. ¶ Art. 21 – Le loro attribuzioni
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a forma dell’Art. 16. ¶ Art. 21 – Le loro attribuzioni sono
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diritti degli stessi Baroni. ¶ Art. 22 – Nel distretto, o sia
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respettivi Dicasterj della Capitale. ¶ Art. 23 – Le giurisdizioni del Cardinal
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Organizzazione dei Tribunali Civili ¶ Art. 24 – Il potere giudiziario nelle
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nelle attribuzioni de’ Delegati. ¶ Art. 25 – I Governatori nei respettivi
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sulla faccia del luogo. ¶ Art. 26 – I giudicati dei Governatori
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avrà luogo in sospensivo. ¶ Art. 27 – Le appellazioni, che s
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prima istanza alla Delegazione. ¶ Art. 28 – Nel capoluogo delle Delegazioni
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nei tre precedenti articoli. ¶ Art. 29 – Nelle cause, nelle quali
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accordate agli altri Governatori. ¶ Art. 30 – In ogni capoluogo delle
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si faranno per turno. ¶ Art. 31 – Gli anzidetti Tribunali di
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composti di cinque Giudici. ¶ Art. 32 – Se nei Tribunali composti
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cui sarà stata rimessa. ¶ Art. 33 – Il Tribunale di prima
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si dirà in appresso. ¶ Art. 34 – Il Tribunale terrà in
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Esse dovranno essere motivate. ¶ Art. 35 – Vi saranno in tutto
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siegua di comune consenso. ¶ Art. 36 – Il Tribunale di appellazione
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numero minore di cinque. ¶ Art. 37 – Il più anziano di
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sarà preso per turno. ¶ Art. 38 – Il Presidente destinerà i
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le disposizioni contenute nell’art. 34. ¶ Art. 39 – Il Tribunale dell
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disposizioni contenute nell’art. 34. ¶ Art. 39 – Il Tribunale dell’A
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si dichiarerà in appresso. ¶ Art. 40 – In vece di due
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è stato altra volta. ¶ Art. 41 – Ognuno dei tre Luogotenenti
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uno de’ suoi Colleghi. ¶ Art. 42 – Il Tribunale dell’A
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valore minore dei scudi 300. ¶ Art. 43 – Quando il Tribunale dell
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dall’A.C. Met. ¶ Art. 44 – Quando procederà in terza
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Giudice in suo luogo. ¶ Art. 45 – In tutti i casi
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di taluno dei Luogotenenti. ¶ Art. 46 – La Rota sarà il
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Prelati per giudicarle definitivamente. ¶ Art. 47 – Il Tribunale della Rota
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Stato, che nelle estere. ¶ Art. 48 – In tutti i giudizj
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modi prescritti di sopra. ¶ Art. 49 – In Roma la Giurisdizione
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istanza, che in appellazione. ¶ Art. 50 – Il Tribunale della Segnatura
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l’elezione del turno. ¶ Art. 51 – Apparterrà a questo Tribunale
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la facoltà di circoscrivere. ¶ Art. 52 – Insorgendo questione di competenza
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dal Tribunale di Segnatura. ¶ Art. 53 – Nei giudicati conformi a
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tenore del disposto nell’art. 48 non si potrà mai
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in ragione della somma. ¶ Art. 54 – Il rescritto, o decreto
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uno dei sopraccennati motivi. ¶ Art. 55 – Con quanto fin qui
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materie di loro competenza. ¶ Art. 56 – Nelle cause, che riguardano
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interloquire gli altri Tribunali. ¶ Art. 57 – Saranno destinati nelle Provincie
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valore di scudi duecento. ¶ Art. 58 – In Roma, e sua
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al Tribunale della Camera. ¶ Art. 59 – Dai giudicati di prima
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al Tribunale della Camera. ¶ Art. 60 – Il Tribunale della Camera
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turno apparterrà all’appellante. ¶ Art. 61 – Quando vi sarà luogo
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che non avrà giudicato. ¶ Art. 62 – Colle disposizioni prese negli
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regole, e pratiche vigenti. ¶ Art. 63 – Non vi saranno in
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commissarj, né Giudici privativi. ¶ Art. 64 – In materia contenziosa civile
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salvo il disposto nell’Art. 55, circa i Tribunali Ecclesiastici
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Tribunali Ecclesiastici, e nell’Art. 49 circa quello del Campidoglio
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in materia di alimenti. ¶ Art. 65 – Le cause nuove, che
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Tribunali di sopra stabiliti. ¶ Art. 66 – Quelle però, che si
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deputazioni delle Congregazioni particolari. ¶ Art. 67 – La nomina dei Giudici
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riservata immediatamente al Sovrano. ¶ Art. 68 – Niuno potrà esser Giudice
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si esigerà nei medesimi. ¶ Art. 69 – Nei Tribunali di appellazione
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e della laurea dottorale. ¶ Art. 70 – Sarà determinato un onorario
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provveduto con altri regolamenti. ¶ Art. 71 – Fino al termine prescritto
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tenore del disposto nell’Art. 66. ¶ Art. 72 – Gli atti di
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del disposto nell’Art. 66. ¶ Art. 72 – Gli atti di giurisdizione
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Governatore, che rimane soppresso. ¶ Art. 73 – Fino alla pubblicazione di
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respettivi luoghi dello Stato. ¶ Art. 74 – Le leggi del diritto
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nel presente Moto proprio. ¶ Art. 75 – Colla maggiore speditezza compatibile
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Organizzazione dei Tribunali Criminali ¶ Art. 76 – La giurisdizione criminale si
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dalla Costituzione Post Diuturnas. ¶ Art. 77 – In ciascuna Delegazione vi
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anche per gli Assessori. ¶ Art. 78 – I Tribunali criminali costituiti
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a norma dell’Articolo 76. ¶ Art. 79 – In queste medesime cause
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nelle cause minori civili. ¶ Art. 80 – Nei delitti, per li
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Tribunale criminale della Delegazione. ¶ Art. 81 – Se la condanna pronunciata
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quando vi sia concorsa. ¶ Art. 82 – L’appellazione nel caso
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Delegazioni alla S. Consulta. ¶ Art. 83 – Se la condanna eccederà
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come all’articolo precedente. ¶ Art. 84 – Vi saranno in ogni
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processi dei sopraenunciati Governatori. ¶ Art. 85 – Assumendosi il Governo il
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a Monsig. Tesoriere Generale. ¶ Art. 86 – Nei delitti commessi nei
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termini della loro competenza. ¶ Art. 87 – Il sistema lodevole rapporto
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di Roma, è conservato. ¶ Art. 88 – Nei delitti comuni commessi
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le regole attualmente vigenti. ¶ Art. 89 – Nei delitti per contravvenzioni
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l’appellazione in sospensivo. ¶ Art. 90 – Con le precedenti disposizioni
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circa il Foro Ecclesiastico. ¶ Art. 91 – Tutte le altre giurisdizioni
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prescritte dalle ordinanze medesime. ¶ Art. 92 – Presso ogni Tribunale criminale
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consiglio della Congregazione governativa. ¶ Art. 93 – Vi sarà inoltre in
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oppongono alle presenti disposizioni. ¶ Art. 94 – In tutto ciò, che
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si daranno ai Delegati. ¶ Art. 95 – Fino alla pubblicazione del
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colle leggi attualmente vigenti. ¶ Art. 96 – L’uso dei tormenti
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un anno di opera. ¶ Art. 97 – Le pene rimesse nell
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saranno definite dalla Legge. ¶ Art. 98 – Finchè non sarà pubblicato
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le sentenze saranno motivate. ¶ Art. 99 – Le stesse regole saranno
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disposto del seguente articolo. ¶ Art. 100 – Nelle cause capitali, quando
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che lo dovranno giudicare. ¶ Art. 101 – In tutto ciò, che