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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «I»

nautoretestoannoconcordanza
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dall’altro Paese. ¶ Penetrati i Sommi Pontefici Nostri Predecessori
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richiamare ai principj uniformi i diversi rami di pubblica
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di porre a profitti i preziosi momenti, che la
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che la utilità, ed i bisogni pubblici esiger potessero
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di tanto interesse per i Nostri Sudditi colla necessaria
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di altri egregj Soggetti, i quali e per le
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e di seconda ricupera i benefici effetti della Nostra
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Regno d’Italia per i debiti inerenti al Monte
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ch’esisteva in Milano, i quali vanno ora a
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Sovrana Potestà, ordiniamo: ¶ Titolo I ¶ Organizzazione governativa ¶ Art. 1 – Lo
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in diecisette Delegazioni, oltre i luoghi suburbani soggetti alla
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via di semplici memorie, i ricorsi, che potranno sopravvenire
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di trasmettere, ed esaminare i ricorsi, e di farne
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pel disbrigo degli affari. ¶ I medesimi dovranno dipendere dal
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circostanze, si permette, che i quattro Individui della Congregazione
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regime della Delegazione su i varj oggetti amministrativi. ¶ Art
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dal Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno, e
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pareri di ciascuno, e i motivi principali, a cui
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prima classe due saranno i membri, che sortiranno, e
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seconda classe due saranno i sortiti, ed uno il
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del Disposto nell’art. 9. ¶ I sortiti potranno essere rieletti
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Segreteria di Stato. ¶ Art. 15 – I Governatori di primo, e
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delle loro facoltà, eccettuati i casi di urgenza, ed
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quelli di secondo. ¶ Art. 17 – I Delegati dovranno essere Prelati
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Delegati dovranno essere Prelati. I componenti le Congregazioni dovranno
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domicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai
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anche agli Assessori. ¶ Art. 18 – I Delegati, ed i Governatori
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Art. 18 – I Delegati, ed i Governatori saranno tutti nominati
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Stato nel dì 30 Luglio 1814, i Governatori da scegliersi dai
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tale rinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i
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i diritti, e tutti i pesi relativi all’esercizio
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successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno
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Segreteria di Stato. ¶ Art. 20 – I Governatori baronali saranno obbligati
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degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi
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solo delle funzioni, che i Governatori baronali non potranno
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sia Comarca di Roma, i Governatori corrisponderanno immediatamente colla
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attribuzioni de’ Delegati. ¶ Art. 25 – I Governatori nei respettivi luoghi
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faccia del luogo. ¶ Art. 26 – I giudicati dei Governatori nelle
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nelle quali hanno interesse i Baroni, i Governatori dei
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hanno interesse i Baroni, i Governatori dei Feudi non
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baronale, sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate
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da osservarsi nelle udienze. ¶ I Giudici potranno interporre nell
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atto stesso dell’udienza i decreti interlocutorj, o dilatorj
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Sarà permesso a tutti i litiganti di deferire le
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Art. 38 – Il Presidente destinerà i giorni di udienza, e
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luogo. ¶ Art. 45 – In tutti i casi, sempre, che il
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le cause, in cui i giudicati degli altri Tribunali
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estere. ¶ Art. 48 – In tutti i giudizj le due sentenze
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nella forma, e dentro i limiti in cui esiste
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le sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza
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provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero
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insieme, gli Assessori camerali, i quali, dentro i confini
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camerali, i quali, dentro i confini della giurisdizione loro
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le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati
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disposto nell’Art. 55, circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell
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Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona
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stesso si osserverà per i giudicati del Cardinal Vicario
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trovano già introdotte innanzi i Tribunali, e Giudici, che
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si troveranno introdotte avanti i Giudici commissarj, e privativi
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istato, e termini avanti i Tribunali procederanno tanto in
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dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente
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prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione
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col Tribunale, e con i Governatori, ai quali dovranno
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giurisdizione volontaria, quali sono i decreti, che si devono
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questa giurisdizione, rimarrà presso i Giudici, che la esercitano
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la esercitano, e presso i loro successori, eccettuato il
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un nuovo Codice legislativo i giudizj in tutto ciò
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Criminali e Commerciali, ed i metodi, di attitazione, e
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di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere
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altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e
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nell’amministrazione della giustizia, i Governatori locali di primo
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secondo ordine procederanno dentro i limiti del respettivo loro
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di surrogarne altro fra i Consiglieri, e Giudici summentovati
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per gli Assessori. ¶ Art. 78 – I Tribunali criminali costituiti, come
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Se la condanna eccederà i cinque anni di galera
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dei processi in tutti i delitti, che accadono nella
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al Tribunale della Delegazione. ¶ I suddetti due Giudici processanti
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ad impinguare, e rettificare i processi dei sopraenunciati Governatori
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essi proibito di applicarsi i prodotti delle sportule, e
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a danno dell’Erario, i Giudici Competenti in prima
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Provincie, ed in Roma i Tribunali criminali del Camerlengato
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ricorrere ai tribunali ordinarj, i quali però nel procedere
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tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gli esecutori, la
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trovano attualmente in vigore. I processi però, e le
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si promulgheranno da tutti i Giudici, e Tribunali dello
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questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno