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esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Settimo Statuto costituzionale del Regno d'Italia, 1808

concordanze di «I»

nautoretestoannoconcordanza
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decretiamo quanto segue: ¶ Titolo I ¶ Dei titoli ¶ Art. 1 – Quegli
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Napoleone rese inalienabili. ¶ Art. 2 – I grandi ufficiali della corona
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titolo di conte. ¶ Art. 3 – I figli primogeniti de’ grandi
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ordine di primogenitura. ¶ Art. 4 – I grandi ufficiali del regno
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ai quali saranno attaccati i titoli di conte o
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determinate qui appresso. ¶ Art. 5 – I nostri ministri, i senatori
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Art. 5 – I nostri ministri, i senatori, consiglieri di Stato
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titolo si fisserà. ¶ Art. 8 – I titoli menzionati nell’art
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determinate qui sotto. ¶ Art. 9 – I presidenti de’ nostri collegi
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nostra corte di cassazione, i primi presidenti ed i
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i primi presidenti ed i procuratori generali della nostra
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nostra corte di appello, i vescovi, i podestà delle
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di appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città
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titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali
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collegio per tre sessioni; i primi presidenti, procuratori generali
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soddisfazione. ¶ Art. 10 – Potranno pure i membri de’ collegi elettorali
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titolo si fisserà. ¶ Art. 12 – I dignitarii, i commendatori ed
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fisserà. ¶ Art. 12 – I dignitarii, i commendatori ed i cavalieri
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dignitarii, i commendatori ed i cavalieri dell’ordine della
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ci riserviamo d’accordare i titoli che giudicheremo convenienti
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altri de’ nostri sudditi i quali si saranno distinti
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Stato. ¶ Art. 14 – Quelli fra i nostri sudditi, a’ quali
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Art. 15 – Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi
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caso di bisogno contro i contravventori, le leggi attualmente
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II ¶ De’ Maggioraschi ¶ Capitolo I ¶ Delle forme da seguirsi
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la domanda è fatta; ¶ 3) I beni che il petente
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conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono
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viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine
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notabili del circondario ove i beni sono situati, e
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sopra la domanda e i documenti uniti. ¶ Art. 29 – Se
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uffizii delle ipoteche ove i beni sono situati, i
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i beni sono situati, i beni che vi saranno
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per l’iscrizione sopra i registri del conservatore delle
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trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie
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diligenza per render liberi i beni dalle ipoteche legali
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sarà di parere che i beni proposti non abbiano
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dei maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla
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consiglio, la richiesta ed i documenti saranno restituiti al
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ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in
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decreto, l’istanza ed i suoi documenti saranno deposti
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noi affetto al maggiorasco; ¶ 3) I beni che ne formano
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nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini si porterà
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luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco
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conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati. ¶ Art
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domanda ¶ Art. 51 – Quelli fra i nostri sudditi i quali
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fra i nostri sudditi i quali brameranno d’istituire
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consiglio, non solo sopra i mezzi di formazione del
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maggiorasco, ma ancora sopra i servigi, costumi e vita
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Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà
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quelle prescritte al capitolo I sezione III del titolo
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prenderà a questo riguardo i nostri ordini. ¶ Art. 61 – Quelli
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ordini. ¶ Art. 61 – Quelli fra i nostri sudditi ai quali
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conferiti di pieno diritto i titoli di duca, conte
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suddito, e di educare i miei figli negli stessi
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ricevere un maggiorasco. ¶ Art. 63 – I duchi e i conti
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Art. 63 – I duchi e i conti presteranno il giuramento
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presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i cavalieri
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guardasigilli. I baroni ed i cavalieri lo presenteranno nelle
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che li compongono ¶ Art. 64 – I beni che formano i
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I beni che formano i maggioraschi sono inalienabili; non
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ipotecati, né sequestrati. ¶ Nondimeno i figli del fondatore, i
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i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti
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convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi
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occorre, e di tutti i danni e spese delle
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stabilito all’art. 20. ¶ Art. 69 – I beni de’ maggioraschi non
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e 33, e della quale i beni non fossero pur
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ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo
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carichi reali; ¶ 2) Di mantenere i beni da buon padre
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titolare precedente; ¶ 4) Di pagare i debiti del titolare pei
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avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che
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prodotto dei beni, durante i due primi anni; ¶ 5) Di
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d’altri beni sufficienti, i debiti della natura di
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annata del reddito. ¶ Art. 75 – I redditi del maggiorasco non
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Dell’autorizzazione d’alienare i beni affetti ai maggioraschi
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Dell’autorizzazione d’alienare i beni affetti ad un
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un maggiorasco ¶ Art. 78 – Potranno i titolari che avranno formato
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tutto o in parte i beni che la compongono
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e nell’altro caso i titolari indirizzeranno la loro
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guardasigilli, il quale prenderà i nostri ordini per farla
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titolare continuerà a percepire i redditi del maggiorasco. ¶ Art
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è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II
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II. ¶ Da questo momento i beni, di cui sarà
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articoli 16 e 17, devono formare i maggioraschi. ¶ Esso verrà effettuato
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egli desidera di acquistare; ¶ 2) I titoli che ne fanno
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è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II
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III, titolo II. ¶ Art. 94 – I beni ammessi in reimpiego
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la condizione che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima
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forme prescritte nella sezione I, del capitolo I, titolo
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sezione I, del capitolo I, titolo II. ¶ Art. 96 – Una
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loro proprietà. ¶ In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle
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le leggi che reggono i nostri Stati, in quanto
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titolare che avrà fornito i beni componenti la dotazione
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il titolo resterà soppresso, i beni affetti al maggiorasco
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del sigillo de’ titoli, i nostri procuratori generali presso
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generali presso le corti, i nostri procuratori presso i
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i nostri procuratori presso i tribunali, ed i nostri
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presso i tribunali, ed i nostri agenti del demanio