parolescritte
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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «Il»

nautoretestoannoconcordanza
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di regolare nel momento il Governo stabile, a definitivo
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generale di Amministrazione definitiva, il più conveniente ai veri
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in esse quasi impossibile il ritorno all’antico ordine
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medesimo Stato riunito sotto il comando del Sovrano medesimo
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tempo dal Pontificio Governo il ripristinamento degli antichi metodi
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la prima di accelerare il lavoro quanto più fosse
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Governo provvisorio venisse pubblicato il sistema del Governo stabile
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sistema del Governo stabile, il quale messo in attività
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Sudditi: la seconda, che il tutto venisse combinato per
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quale derivano non solo il decoro di un sistema
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Nostre vedute ha corrisposto il Progetto presentatoci. Noi però
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al Cuor Nostro, quanto il migliorare la sorte dei
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Sudditi, abbiamo sempre nudrito il dolce pensiero di accordar
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fra le Provincie componenti il cessato Regno d’Italia
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lo hanno assoggettato e il Cordone sanitario, e le
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gl’impegni, ai quali il Governo è indeclinabilmente obbligato
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che si accordano, troverà il Nostro Stato un giusto
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Cardinale, la Delegazione assumerà il titolo di Legazione, ed
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titolo di Legazione, ed il Cardinale prenderà il titolo
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ed il Cardinale prenderà il titolo, ed avrà tutti
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Segretario del Buon Governo, il quale assumerà le funzioni
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L’annesso Regolamento determina il tempo, ed il modo
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determina il tempo, ed il modo di trasmettere, ed
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all’Oracolo Sovrano. ¶ Art. 6 – Il Delegato in ciascuna Delegazione
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dal Sovrano, dei quali il Delegato si prevarrà pel
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Art. 10 – Si aduneranno presso il Delegato tre volte in
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varj oggetti amministrativi. ¶ Art. 12 – Il loro voto sarà consultivo
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a cui si appoggiano. Il Delegato nel rendere conto
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i sortiti, ed uno il restante; in quei di
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che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni
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primo ordine si spedirà il Breve, e per quelli
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dell’Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato
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in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione baronale
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e per li successori il titolo onorifico. I Baroni
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retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla
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dei Tribunali Civili ¶ Art. 24 – Il potere giudiziario nelle materie
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senza facoltà di cumulare il petitorio. Se il possessorio
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cumulare il petitorio. Se il possessorio non potrà essere
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rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza
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controversie, che non oltrepassano il valore di scudi dieci
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devolutivo; nelle altre controversie il ricorso avrà luogo in
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ne sarà giudice competente il Governatore del luogo viciniore
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seconda, e terza classe. ¶ Il più anziano dei cinque
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apparterrà al tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che
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in caso di bisogno. ¶ Il Presidente distribuirà a ciascun
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sarà stata rimessa. ¶ Art. 33 – Il Tribunale di prima istanza
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dirà in appresso. ¶ Art. 34 – Il Tribunale terrà in pubblico
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farà fissare dal Presidente il giorno destinato all’udienza
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lo intimerà all’altra. ¶ Il Presidente invigilerà al buon
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Attuario, che ne terrà il registro. ¶ Le sentenze definitive
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in Roma per tutto il resto dello Stato, che
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dello Stato, che saranno il Tribunale dell’A.C
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di comune consenso. ¶ Art. 36 – Il Tribunale di appellazione tanto
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minore di cinque. ¶ Art. 37 – Il più anziano di età
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anziano di età sarà il Presidente. Il Relatore sarà
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età sarà il Presidente. Il Relatore sarà preso per
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preso per turno. ¶ Art. 38 – Il Presidente destinerà i giorni
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contenute nell’art. 34. ¶ Art. 39 – Il Tribunale dell’A.C
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dell’A.C., (salvo il disposto negli articoli seguenti
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come è al presente, il detto Tribunale sarà composto
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de’ suoi Colleghi. ¶ Art. 42 – Il Tribunale dell’A.C
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Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825, e
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dei scudi 300. ¶ Art. 43 – Quando il Tribunale dell’A.C
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Monsignor Uditore della Camera, il quale però, volendo, potrà
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però, volendo, potrà suddelegare il suo Uditore privato, o
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i casi, sempre, che il detto Monsignor Uditore della
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nel caso, in cui il suo voto sia necessario
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sia necessario per compire il numero di tre Giudici
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Art. 46 – La Rota sarà il Tribunale di appellazione in
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Cardinal Prefetto della Segnatura, il quale deputerà una Congregazione
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per giudicarle definitivamente. ¶ Art. 47 – Il Tribunale della Rota, così
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che in appellazione. ¶ Art. 50 – Il Tribunale della Segnatura non
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facilitare lo studio, ed il disbrigo delle cause, sarà
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ciascuno de’ quali presiederà il più anziano fra li
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a questo Tribunale privativamente il diritto di circoscrivere, ossia
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o allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è
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di competenza de’ Tribunali, il giudizio dipenderà dal Tribunale
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seconda appellazione, quando però il precedente giudicato di appellazione
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ragione della somma. ¶ Art. 54 – Il rescritto, o decreto, con
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Camera, quando non oltrepassino il valore di scudi duecento
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eccedente li scudi 825. ¶ Se il valore delle cause contenute
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Tribunale della Camera. ¶ Art. 60 – Il Tribunale della Camera procederà
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primo de’ quali presiederà il Decano, al secondo il
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il Decano, al secondo il più anziano. ¶ La elezione
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che nello Stato, salvo il disposto nell’Art. 55, circa
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provi ad aver esercitato il Foro almeno per lo
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uno stipendio ristretto per il servigio, che dovranno prestare
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i loro successori, eccettuato il Luogotenente del Governatore, che
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diritto comune, moderate secondo il diritto Canonico, e le
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da queste tre Commissioni il lavoro con la maggior
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sarà un Tribunale criminale, il quale sarà composto di
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Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due suoi
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sederanno nel Tribunale per il corso di un anno
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e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità, incominciando
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ricominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato l
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dei suddetti Individui componenti il Tribunale, sarà in facoltà
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un anno di opera, il giudizio apparterrà al Tribunale
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vi sarà un Cancelliere, il quale unito al Governatore
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nella propria giurisdizione, ancorchè il giudizio appartenga al Tribunale
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sopraenunciati Governatori. ¶ Art. 85 – Assumendosi il Governo il peso di
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Art. 85 – Assumendosi il Governo il peso di un congruo
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la Comarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà
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della loro competenza. ¶ Art. 87 – Il sistema lodevole rapporto alle
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somma di sc. 150 compreso il valore della cosa caduta
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continueranno ad esercitarsi secondo il passato, come altresì nulla
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s’intende innovato circa il Foro Ecclesiastico. ¶ Art. 91 – Tutte
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dal Sovrano. ¶ In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà
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che dentro questi limiti il Giudice possa proporzionarla alle
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pubblicazioni dei processi, salvo il disposto del seguente articolo
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Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare
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reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente
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in uso, e domandi il confronto dei testimoni, questo
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persone degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente