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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «In»

nautoretestoannoconcordanza
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delle altre, nella impossibilità in cui Noi eravamo di
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cose, che vi trovammo in allora; ma fino da
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stato possibile. ¶ Noi riflettemmo in primo luogo, che la
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la uniformità del sistema in tutto lo Stato appartenente
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per giungere alla perfezione (in quanto può questa esser
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Pontificato procurammo di servire in parte a queste vedute
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che solo potè tentarsi in qualche parte. ¶ Ma la
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dispone le umane cose in modo, che talvolta d
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non era solamente utile in se stessa, ma rendevasi
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circostanze ancor necessaria. Infatti in una gran parte delle
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onde si è reso in esse quasi impossibile il
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del sistema. Se pertanto in una gran parte dei
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quanto grande, altrettanto interessante in se stessa, non poteva
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tal progetto si avessero in vista tre cose: la
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stabile, il quale messo in attività con tutta questa
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Sommi Pontefici Nostri Antecessori, in modo però da non
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tuttogiorno tante cose immaginate in addietro, che sono poi
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a fine di procedere in cosa di tanta importanza
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le loro vaste cognizioni in materia di Amministrazione, e
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pensiero di accordar loro in questo incontro anche nuovi
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al Monte ch’esisteva in Milano, i quali vanno
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a tante Comunità, che in questa penuriosa stagione mancavano
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avesse permesso di fare in tutta la estensione, ciò
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Stato Ecclesiastico è ripartito in diecisette Delegazioni, oltre i
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saranno attribuite colle lettere in forma di Breve. ¶ Art
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Ogni Delegazione è suddivisa in Governi di primo, e
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Governi. ¶ Art. 4 – È stabilita in Roma una Congregazione particolare
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ricorsi, e di farne in seguito la relazione da
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Sovrano. ¶ Art. 6 – Il Delegato in ciascuna Delegazione eserciterà, sotto
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sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di
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Forlì potessero mai o in tutto, o in parte
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o in tutto, o in parte essere attribuiti a
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dovranno dipendere dal Delegato in tutto quello, che non
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il Delegato tre volte in ciascuna settimana nei giorni
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richiesti. ¶ Art. 11 – Saranno consultati in tutti gli affari di
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affari di qualche rilievo, in cui abbia luogo una
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sortiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe
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ed uno il restante; in quei di terza uno
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Si procederà all’elezione in rimpiazzo dei sortiti a
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Titolo II. ¶ Art. 16 – Sarà in facoltà del Delegato regolare
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dalla medesima, o possidenti in essa, o almeno tra
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giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell’Editto, che
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Segreteria di Stato. ¶ Sarà in facoltà dei Baroni il
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giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia e Velletri, e
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de’ Sagri Palazzi Apostolici in Castel Gandolfo rimangono nella
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competenti, ¶ 1° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la
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Nelle controversie, che insorgono in tempo di fiera, e
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contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono
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valore di scudi dieci, in quelle di sommariissimo possessorio
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soggetti al ricorso soltanto in devolutivo; nelle altre controversie
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il ricorso avrà luogo in sospensivo. ¶ Art. 27 – Le appellazioni
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agli altri Governatori. ¶ Art. 30 – In ogni capoluogo delle Delegazioni
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non minore di tre. ¶ In caso di assenza, o
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alla porta della Cancelleria. ¶ In questo caso ogni turno
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altro Aggiunto per supplire in caso di bisogno. ¶ Il
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che dovrà tenersi affisso in Cancelleria, sarà individuato, a
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di prima istanza giudicherà in figura di Tribunale di
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tenore degli Articoli 26, e 27 in tutte le cause di
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degli Assessori, e giudicherà in prima istanza tutte le
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speciali, come si dirà in appresso. ¶ Art. 34 – Il Tribunale
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Art. 34 – Il Tribunale terrà in pubblico le sue udienze
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motivate. ¶ Art. 35 – Vi saranno in tutto lo Stato quattro
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Tribunali di Appellazione: uno in Bologna per le cause
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Ravenna e Forlì: uno in Macerata per quelle delle
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Ascoli, e Camerino: due in Roma per tutto il
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Aggiunti. ¶ Non potrà giudicare in numero minore di cinque
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Tribunali, che sono conservati in Roma,) sarà di prima
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modo, che si dichiarerà in appresso. ¶ Art. 40 – In vece
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dichiarerà in appresso. ¶ Art. 40 – In vece di due, come
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saranno di sua competenza in prima istanza: ¶ 2° Nelle cause
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sia Distretto di Roma in seconda istanza: ¶ 3° Nelle cause
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inferiore ai scudi 300 giudicate in prima istanza da uno
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A.C. giudicherà collegialmente, ¶ 1° In prima istanza nelle cause
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e di valore indeterminato: ¶ 2° In seconda istanza nelle cause
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sia dai singoli Luogotenenti: ¶ 3° In terza istanza nei giudicati
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difformi pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai
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e dai singoli Luogotenenti in appellazione: ¶ 4° Parimente in terza
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Luogotenenti in appellazione: ¶ 4° Parimente in terza istanza nei giudicati
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dell’A.C. procederà in grado di appellazione, o
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Met. ¶ Art. 44 – Quando procederà in terza istanza in ordine
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procederà in terza istanza in ordine alle due sentenze
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privato, o altro Giudice in suo luogo. ¶ Art. 45 – In
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in suo luogo. ¶ Art. 45 – In tutti i casi, sempre
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della Camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle
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o sia Congregazione, sarà in sua facoltà di farlo
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Met, che nel caso, in cui il suo voto
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il Tribunale di appellazione in tutte le cause di
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Macerata. ¶ Lo sarà pure in tutte le cause maggiori
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e minori di scudi 825 in caso di difformità dei
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precedenti giudicati. ¶ Lo sarà in tutte le cause, in
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in tutte le cause, in cui i giudicati degli
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valore minore di scudi 300, in cui li giudicati degli
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con cui ha proceduto in passato, e procede presentemente
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nell’Ecclesiastiche, e tanto in quelle dello Stato, che
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che nelle estere. ¶ Art. 48 – In tutti i giudizj le
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prescritti di sopra. ¶ Art. 49 – In Roma la Giurisdizione civile
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e dentro i limiti in cui esiste, tanto in
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in cui esiste, tanto in prima istanza, che in
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in prima istanza, che in appellazione. ¶ Art. 50 – Il Tribunale
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Segnatura non esisterà, che in Roma. Seguiterà ad esser
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delle cause, sarà diviso in due turni composti ognuno
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specificarsi nel rescritto. ¶ Sarà in facoltà della Segnatura rimettere
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facoltà della Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione, la
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si potrà mai ricorrere in Segnatura per sospendere la
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Si potrà solo ricorrere in devolutivo, ed in grado
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ricorrere in devolutivo, ed in grado di restituzione in
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in grado di restituzione in intiero per ottenere una
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anche esso avuto luogo in devolutivo. ¶ Questa seconda appellazione
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una legge vigente, ¶ Anche in questo caso la revisione
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secondo le competenze respettive in ragione della somma. ¶ Art
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articolo accorderà l’appellazione in grado di restituzione in
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in grado di restituzione in intiero, dovrà esprimere uno
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di scudi duecento. ¶ Art. 58 – In Roma, e sua Comarca
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cause suddette saranno giudicate in prima istanza da un
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dagli Assessori camerali, ed in caso di difformità di
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differenza, che sarà diviso in turni composti di un
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Art. 63 – Non vi saranno in appresso Giudici commissarj, né
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né Giudici privativi. ¶ Art. 64 – In materia contenziosa civile sono
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ragione delle cose dedotte in giudizio, esistenti tanto in
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in giudizio, esistenti tanto in Roma, che nello Stato
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giudicati del Cardinal Vicario in materia di alimenti. ¶ Art
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presente Moto proprio, passeranno in istato, e termini avanti
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i Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza
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di prima istanza, quanto in grado di appellazione, secondo
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appellazione, secondo lo stato, in cui la causa siasi
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Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima
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altri atti, che faranno in servigio de’ privati, secondo
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avranno onorario, ma subentreranno in caso di vacanza al
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Tribunale. Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze
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nomine da loro fatte. ¶ In caso, che alcuno dei
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nei Tribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni
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termine prescritto per mettere in attività la presente Organizzazione
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attualmente. All’epoca suddetta, in cui entreranno in esercizio
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suddetta, in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità
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nello stato, e termini, in cui si troveranno a
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ai capi de’ Tribunali in tutta la estensione delle
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dei Distretti ai Governatori. ¶ In Roma l’esercizio di
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si osserva presentemente tanto in Roma, che nei respettivi
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Codice legislativo i giudizj in tutto ciò, che non
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quali si dovrà procedere in ciascuno di essi. ¶ Una
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Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che
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crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli
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nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pene
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Costituzione Post Diuturnas. ¶ Art. 77 – In ciascuna Delegazione vi sarà
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turno di anzianità, incominciando in ciascuno dei detti due
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l’anno dell’ultimo. ¶ In caso di assenza, o
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componenti il Tribunale, sarà in facoltà del Delegato di
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norma dell’Articolo 76. ¶ Art. 79 – In queste medesime cause nei
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al reo l’appellazione in sospensivo, fuorichè nel caso
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sospensivo, fuorichè nel caso, in cui almeno uno dei
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non avrà luogo, che in devolutivo. ¶ A tal effetto
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precedente. ¶ Art. 84 – Vi saranno in ogni capoluogo della Delegazione
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ed un Cancelliere, ed in ogni Governo di primo
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alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che
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Erario, i Giudici Competenti in prima istanza saranno gli
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destinati nelle Provincie, ed in Roma i Tribunali criminali
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delle condanne degli Assessori in devolutivo soltanto, quando la
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valore della cosa caduta in commissum, e della multa
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afflittiva, competerà l’appellazione in sospensivo. ¶ Art. 90 – Con le
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non s’intenderà derogato in alcuna parte alle giurisdizioni
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Tribunale militare, le quali in materia criminale continueranno ad
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materia) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione
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quelli, che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati
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Art. 93 – Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratore
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parimente scelto dal Sovrano. ¶ In Roma il Procuratore fiscale
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colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che
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alle presenti disposizioni. ¶ Art. 94 – In tutto ciò, che riguarda
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quanto prima, si procederà in tutto lo Stato colle
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e Tribunali sono abolite, in quanto riguardino l’esasperamento
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generali, o particolari, o in altre leggi sono rimesse
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del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparire affatto
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Giudice, e solo potrà in alcuni delitti fissarsi un
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che si trovano attualmente in vigore. I processi però
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anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le
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processo nel modo presentemente in uso, e domandi il
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lo dovranno giudicare. ¶ Art. 101 – In tutto ciò, che riguarda
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si credesse opportuno dare in appresso.