parolescritte
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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «ai»

nautoretestoannoconcordanza
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definitiva, il più conveniente ai veri, e solidi interessi
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che è così utile ai pubblici, e privati interessi
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ogni opportunità per richiamare ai principj uniformi i diversi
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aggravj e gl’impegni, ai quali il Governo è
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Segreteria di Stato, ed ai respettivi Dicasterj di Roma
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loro giurisdizione, dovranno fissare ai loro Governatori un assegnamento
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mensuale, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e
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minori la giurisdizione attribuita ai Governatori nei tre precedenti
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le cause di appellazione ai suddetti due Tribunali di
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delle cause. ¶ Sono applicate ai suddivisati Tribunali di appellazione
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di un valore inferiore ai scudi 300 giudicate in prima
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delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di
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la terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei
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è stato circoscritto, o ai Tribunali dell’A.C
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lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che
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la revisione si commetterà ai Tribunali dell’A.C
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della camera; rispetto poi ai giudicati dell’Agricoltura, qualora
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la causa siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, de
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onorario fisso, e congruo ai Giudici, agli Attuarj, ed
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Giudici, agli Attuarj, ed ai loro sostituti da pagarsi
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che verranno individualmente preservati. Ai Cursori, Balivi, ed altri
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collazione di altri impieghi. Ai Delegati apparterrà la nomina
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e con i Governatori, ai quali dovranno essere addetti
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remozione, e surrogazione definitiva. ¶ Ai Delegati stessi, con la
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di giurisdizione contenziosa, apparterranno ai Delegati, ed ai capi
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apparterranno ai Delegati, ed ai capi de’ Tribunali in
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nella circonferenza dei Distretti ai Governatori. ¶ In Roma l
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all’appellazione sospensiva. Quanto ai Governatori, che esercitano la
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Camerlengato, e del Tesorierato, ai quali si potrà portare
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la loro azienda, ricorrere ai tribunali ordinarj, i quali
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istruzioni, che si daranno ai Delegati. ¶ Art. 95 – Fino alla
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opera; e solo rimarrà ai Giudiscenti, e Tribunali suddetti