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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «dei»

nautoretestoannoconcordanza
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Nostro Segretario di Stato dei 5 Luglio dello scorso anno
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medesime. La collisione però dei diversi interessi, l’attaccamento
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in una gran parte dei Dominj distaccati da lungo
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un istante ad occuparci dei preparativi necessarj alla sistemazione
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esecuzione, assicurasse la felicità dei Nostri Sudditi: la seconda
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abusi, né la sapienza dei Legislatori potè tutto prevedere
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che contribuisse colla uniformità dei principj al ben’ essere
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principj al ben’ essere dei Nostri Popoli; ma abbiamo
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Già con li Editti dei 31 Maggio 1814, e dei 5 Luglio
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Editti dei 31 Maggio 1814, e dei 5 Luglio 1815 facemmo provare a
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con una notabile diminuzione dei diversi rami delle pubbliche
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il migliorare la sorte dei Nostri Sudditi, abbiamo sempre
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demarcazioni delle Delegazioni, e dei Governi. ¶ Art. 5 – L’annesso
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eserciterà, sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori per tutto
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da nominarsi dal Sovrano, dei quali il Delegato si
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all’elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del
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inoltre sotto gli ordini dei Delegati, ed a scelta
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passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine
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marche, d’Urbino, e dei Ducati di Camerino e
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Stato. ¶ Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla
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integrità. ¶ Titolo II ¶ Organizzazione dei Tribunali Civili ¶ Art. 24 – Il
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luogo. ¶ Art. 26 – I giudicati dei Governatori nelle controversie, che
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s’interporranno dai decreti dei Governatori, saranno portate al
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capoluogo delle Delegazioni uno dei due Assessori eserciterà nelle
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i Baroni, i Governatori dei Feudi non saranno giudici
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classe. ¶ Il più anziano dei cinque, o tre Giudici
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legittimo impedimento di uno dei Giudici, sarà questo rimpiazzato
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Aggiunto o da uno dei due Aggiunti, che sarà
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le cause di competenza dei Governatori, e degli Assessori
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altra volta. ¶ Art. 41 – Ognuno dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente
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istanza nei giudicati difformi dei Luogotenenti nelle cause di
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cause di valore minore dei scudi 300. ¶ Art. 43 – Quando il
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della sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto di
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alle due sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del
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di assenza di taluno dei Luogotenenti. ¶ Art. 46 – La Rota
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in caso di difformità dei precedenti giudicati. ¶ Lo sarà
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circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di
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intiero, dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi. ¶ Art. 55 – Con
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giurisdizioni degli Ordinarj, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie
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alla spedizione, ed esecuzione dei mandati di mano regia
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la riguardano a tenore dei Pontificj Chirografi dei 31 Ottobre
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tenore dei Pontificj Chirografi dei 31 Ottobre 1800, e 19 Settembre 1802: ¶ 5° Dell
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soppressi, entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti
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particolari. ¶ Art. 67 – La nomina dei Giudici di tutti i
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di appellazione l’età dei Giudici dovrà essere di
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altri requisiti dell’onestà dei natali, e della buona
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In caso, che alcuno dei suddetti officiali mancasse al
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con la intelligenza però dei Tribunali, apparterrà per ora
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la continuazione, o ammissione dei Procuratori, e degli Avvocati
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giurisdizioni, e nella circonferenza dei Distretti ai Governatori. ¶ In
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composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le
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opportuno. ¶ Ttitolo III ¶ Organizzazione dei Tribunali Criminali ¶ Art. 76 – La
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ne sarà il Presidente, dei due suoi Assessori, di
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suoi Assessori, di uno dei Giudici del Tribunale di
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anzianità, incominciando in ciascuno dei detti due corpi dal
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o impedimento di alcuno dei suddetti Individui componenti il
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in cui almeno uno dei Giudici abbia votato o
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dovrà specificare l’unanimità dei voti, quando vi sia
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sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i
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e rettificare i processi dei sopraenunciati Governatori. ¶ Art. 85 – Assumendosi
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vigenti. ¶ Art. 96 – L’uso dei tormenti, e la pena
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Legislazione criminale all’arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono
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Procedura criminale, nella formazione dei processi, si osserveranno le
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le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto
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e domandi il confronto dei testimoni, questo dovrà farsi