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esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Settimo Statuto costituzionale del Regno d'Italia, 1808

concordanze di «dei»

nautoretestoannoconcordanza
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quanto segue: ¶ Titolo I ¶ Dei titoli ¶ Art. 1 – Quegli elettori
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volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali porteranno
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figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno
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gli arcivescovi a quello dei loro nipoti che avranno
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dovranno entrare nella formazione dei maggioraschi. Un terzo di
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barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorché avranno
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e trasmetterlo a quello dei loro figli in favore
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titolare del maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui
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parimenti inalienabili. ¶ Sezione seconda ¶ Dei maggioraschi formati da quelli
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denominato, Consiglio del Sigillo dei titoli. ¶ Art. 27 – Il segretario
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guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare
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sopravvenute fino alla scadenza dei detti 15 giorni. ¶ Art. 33 – Nel
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ordinate per la formazione dei maggioraschi, la dimanda, i
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del Consiglio del sigillo dei titoli. Di tutto sarà
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Dell’effetto della creazione dei maggioraschi relativamente ai beni
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a diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il
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del terzo del prodotto dei beni, durante i due
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de’ casi che esigano dei lavori o delle riparazioni
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del Consiglio del sigillo dei titoli. ¶ Capitolo IV ¶ Dell
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al Consiglio del sigillo dei titoli il progetto, sia
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cambio, o il libro dei carichi. ¶ Art. 84 – Il consiglio
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del Consiglio del sigillo dei titoli, un suo delegato
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Art. 95 – Allorché, a termini dei decreto d’alienazione, o
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essere unita allo stato dei beni del maggiorasco, e
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ha figli, d’uno dei suoi eredi collaterali, senza
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che le presenti munite dei sigilli dello Stato, siano