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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «del»

nautoretestoannoconcordanza
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col mezzo dell’Editto del Cardinale Nostro Segretario di
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veri, e solidi interessi del Nostro Popolo. ¶ Molte e
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fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo
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Noi medesimi nel cominciamento del Nostro Pontificato procurammo di
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riunito sotto il comando del Sovrano medesimo, ed insieme
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a distruggere l’unità del sistema. Se pertanto in
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indispensabile per l’integrità del corpo, e per la
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dell’anno dall’impianto del Governo provvisorio venisse pubblicato
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venisse pubblicato il sistema del Governo stabile, il quale
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quali tutte le parti del Piano sono state diligentemente
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loro sperimentare gli effetti del Nostro amore Paterno. Già
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subitochè miglioreranno le circostanze del Governo. Animati da tutti
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e di Monsignor Segretario del Buon Governo, il quale
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che spettano alla direzione del pubblico Erario, e quelli
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a tenore dell’Art. 28 del Titolo II., e degli
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e degli Art. 77, e 79 del Tit. III. ¶ Art. 8 – Presso
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di quattro Individui, due del capo luogo, e due
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di tre Individui, due del capo luogo, ed uno
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classe; e di uno del capo luogo, e di
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ogni volta, che saranno del Delegato richiesti. ¶ Art. 11 – Saranno
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dei sortiti a norma del Disposto nell’art. 9. ¶ I
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Delegati, ed a scelta del Sovrano un Segretario Generale
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scritturazione de’ registri, e del carteggio. ¶ Non potrà essere
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prescritto agli Articoli 25 e 26 del Titolo II. ¶ Art. 16 – Sarà
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Art. 16 – Sarà in facoltà del Delegato regolare la corrispondenza
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dovranno mai esser nativi del luogo, che governano, né
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potranno incominciare l’esercizio del loro officio, se non
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Capitale. ¶ Art. 23 – Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia
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Ostia e Velletri, e del Prefetto de’ Sagri Palazzi
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giudicare sul solo fatto del possesso, senz’assumere veruno
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senz’assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà
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definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le
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devono giudicarsi sulla faccia del luogo. ¶ Art. 26 – I giudicati
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dieci. Quando la causa del Barone sorpasserà la detta
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giudice competente il Governatore del luogo viciniore, che non
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essere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione, la
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prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato
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dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non
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Roma la Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio sarà
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Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio sarà conservata nella
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ricorre, avrà l’elezione del turno. ¶ Art. 51 – Apparterrà a
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giudicati conformi a tenore del disposto nell’art. 48 non
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la Segnatura a termini del precedente articolo accorderà l
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istanza, cumulativamente Monsignor Uditore del Camerlengato, e l’Uditore
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collegialmente da Monsignor Uditore del Camerlengo, da Monsignor Presidente
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giudicati di prima istanza del Tribunale composto come sopra
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istanza di Monsignor Uditore del Camerlengo, e dell’Uditore
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più anziano. ¶ La elezione del turno apparterrà all’appellante
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cumulativamente da Monsignor Uditore del Camerlengato, e dall’Uditore
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nell’Art. 49 circa quello del Campidoglio, e salve ancora
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de’ Vescovi e Regolari, del Tribunale della Dateria, e
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le giurisdizioni ¶ 1° Della Congregazione del Buon Governo a forma
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Benedetto XIV: ¶ 2° Dell’Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti
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mercati di Piazza Navona: ¶ 3° Del Presidente della Grascia nei
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di sua stretta competenza: ¶ 6° Del Tribunale del Cardinal Vicario
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stretta competenza: ¶ 6° Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause
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cui attualmente è investito: ¶ 7° Del Giudice de’ mercenarj negli
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osserverà per i giudicati del Cardinal Vicario in materia
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Tribunali, e Giudici prima del giorno, da cui comincia
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cui comincia l’esecuzione del presente Moto proprio, passeranno
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lodevolmente atteso all’esercizio del Foro almeno per lo
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si troveranno a tenore del disposto nell’Art. 66. ¶ Art
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successori, eccettuato il Luogotenente del Governatore, che rimane soppresso
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Stato. ¶ Art. 74 – Le leggi del diritto comune, moderate secondo
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si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello
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Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di
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si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e
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posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è
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procederanno dentro i limiti del respettivo loro territorio nei
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di cinque Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà
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di uno dei Giudici del Tribunale di prima istanza
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Tribunale, sarà in facoltà del Delegato di surrogarne altro
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la dipendenza, ed approvazione del Delegato dall’altro Assessore
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di Roma, il Tribunale del Governo sarà giudice di
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si osserva nel Tribunale del Governo, e negli altri
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tanto dal detto Tribunale del Governo, quanto da quelli
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quelli dell’A.C., del Vicariato, e di Campidoglio
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istanza saranno gli Assessori del Tesorierato destinati nelle Provincie
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Roma i Tribunali criminali del Camerlengato, e del Tesorierato
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criminali del Camerlengato, e del Tesorierato, ai quali si
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de’ Vescovi e Regolari, del Prefetto de’ Palazzi Apostolici
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de’ Palazzi Apostolici, e del Tribunale militare, le quali
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Art. 95 – Fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, la
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semprechè o la natura del delitto, o le circostanze
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luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in
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pena rimessa all’arbitrio del Giudice, e solo potrà
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processi, salvo il disposto del seguente articolo. ¶ Art. 100 – Nelle
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Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente alli medesimi