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esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Settimo Statuto costituzionale del Regno d'Italia, 1808

concordanze di «del»

nautoretestoannoconcordanza
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titoli ed al maggioraschi del regno 21 settembre 1808 ¶ NAPOLEONE ¶ Per
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e protettore della Confederazione del Reno ¶ A tutti quelli
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preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale; ¶ Abbiamo
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loro figli, in favore del quale abbiamo istituito un
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Art. 4 – I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel
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sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell’art
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potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o
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agli arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o
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de’ nostri collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente
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loro figli in favore del quale avranno istituito un
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sarà destinato alla dotazione del titolo, ed insieme con
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virtù degli art. 1048 e 1049 del Codice Napoleone. ¶ Art. 17 – Le
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inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria
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lo Stato a profitto del titolare del maggiorasco, e
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a profitto del titolare del maggiorasco, e dei chiamati
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di applicare alla dotazione del maggiorasco; ¶ 4) Il prodotto di
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questi beni; ¶ 5) Il certificato del conservatore delle ipoteche che
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numero de’ figli viventi del petente, distinguendo i maschi
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notaio, da sette notabili del circondario ove i beni
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domanda sopra un registro del segretario generale del consiglio
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registro del segretario generale del consiglio menzionato qui sotto
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consiglio sarà denominato, Consiglio del Sigillo dei titoli. ¶ Art
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aver inteso il rapporto del procuratore generale fatto sopra
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menzionati negli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone né a
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Art. 32 – Il procuratore generale del sigillo invigilerà per l
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iscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il
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che il procuratore generale del sigillo farà fare la
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ed autorizzante l’istituzione del maggiorasco. ¶ Art. 35 – Quando il
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noi approviamo il parere del consiglio, la richiesta ed
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saranno deposti agli archivii del sigillo de’ titoli, con
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titoli, con una spedizione del decreto. ¶ Sezione terza ¶ Rilascio
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un’annata delle rendite del maggiorasco. ¶ Art. 40 – Metà di
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destinata per le spese del sigillo. ¶ Art. 41 – Le lettere
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in pergamena, e munite del nostro gran sigillo. ¶ Art
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rimarrà depositato agli archivii del Consiglio del sigillo dei
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agli archivii del Consiglio del sigillo dei titoli. Di
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patenti dal segretario generale del sigillo. ¶ Art. 44 – Il nostro
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conformemente all’articolo 14, § 3 e 4 del titolo II del sesto
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e 4 del titolo II del sesto statuto costituzionale. ¶ Art
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saranno, ad istanza tanto del procuratore generale, quanto dell
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impetrante, e sulla requisitoria del ministero pubblico, pubblicate e
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tribunale di prima istanza del domicilio dello impetrante e
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domicilio dello impetrante e del luogo ove sono situati
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e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche ove
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di ricercare la trasmissione del titolo ¶ Sezione prima ¶ Maggioraschi
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la totalità della dotazione del titolo, il nostro decreto
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Art. 50 – Allorché la dotazione del titolo sarà stata fatta
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prescritte nella sezione II del capitolo II del presente
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II del capitolo II del presente titolo. ¶ Sezione seconda
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maggiorasco, conformemente all’articolo 1, § 4 del sesto statuto costituzionale, c
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l’indicazione de’ servigii del requirente e della sua
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farà esaminare dal Consiglio del sigillo de’ titoli, secondo
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ci presenterà le conclusioni del procurator generale, ed il
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generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra
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i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sopra
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costumi e vita onorevole del petente e della sua
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decreto, tendente all’istituzione del maggiorasco, alle condizioni che
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patenti, ci renderà conto del loro adempimento. ¶ Art. 58 – Le
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capitolo I sezione III del titolo II. ¶ Capitolo III
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a quello in favore del quale avrà avuto luogo
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che egli sia investito del titolo, se ciò non
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costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servire sua
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sequestrati. ¶ Nondimeno i figli del fondatore, i quali non
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legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il
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padre per la formazione del maggiorasco. ¶ Art. 65 – Ogni atto
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costituzionale, relativamente agli affari del contenzioso della amministrazione, sia
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amministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia
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ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del procuratore
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titolare del maggiorasco, sia del procuratore generale del sigillo
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sia del procuratore generale del sigillo de’ titoli. ¶ Art
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agli impiegati dell’ufficio del registro di registrarli, ai
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né indirettamente le iscrizioni del Monte Napoleone marcate col
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stati liberati, a termini del Codice Napoleone, vi fosse
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fosse luogo a diminuzione del valore dei beni del
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del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà
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articolo 59. ¶ Art. 72 – Alla morte del titolare, sia che egli
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pensione sarà della metà del prodotto se il maggiorasco
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estinto o traslocato, e del terzo se il maggiorasco
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la pensione alla vedova del titolare precedente; ¶ 4) Di pagare
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Di pagare i debiti del titolare pei quali, a
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obbligato d’impiegarvi più del terzo del prodotto dei
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impiegarvi più del terzo del prodotto dei beni, durante
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sono enunciati nell’articolo 2101 del Codice Napoleone, e che
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padre e madre defunti del titolare attuale. ¶ Questi pagamenti
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concorrenza d’un’annata del reddito. ¶ Art. 75 – I redditi
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reddito. ¶ Art. 75 – I redditi del maggiorasco non saranno soggetti
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privilegiati indicati dall’articolo 2101 del Codice Napoleone, e dai
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la concorrenza della metà del reddito. ¶ Art. 77 – Ove sopravvengano
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di Stato, sulla domanda del titolare, e sul parere
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titolare, e sul parere del Consiglio del sigillo dei
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sul parere del Consiglio del sigillo dei titoli. ¶ Capitolo
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di queste alienazioni e del reimpiego ¶ Sezione prima ¶ Dell
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è luogo, dal Consiglio del sigillo de’ titoli. ¶ Art
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detto parere e rapporto del procuratore generale, un progetto
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è luogo, il deposito del prezzo alla cassa d
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ammortizzazione, fino al compimento del detto reimpiego. ¶ Art. 81 – La
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a percepire i redditi del maggiorasco. ¶ Art. 83 – L’impetrante
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impetrante sottoporrà al Consiglio del sigillo dei titoli il
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necessarii, darà, sulle conclusioni del procuratore generale, il suo
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avrà luogo in presenza del procuratore generale del Consiglio
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presenza del procuratore generale del Consiglio del sigillo dei
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procuratore generale del Consiglio del sigillo dei titoli, un
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il quale, sulla istanza del procuratore generale decreterà nelle
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al titolare gli interessi del prezzo sino al pagamento
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al titolare. ¶ Sezione seconda ¶ Del reimpiego del prezzo de
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Sezione seconda ¶ Del reimpiego del prezzo de’ beni alienabili
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alienabili ¶ Art. 90 – Il reimpiego del prezzo de’ beni alienati
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reali, presenterà al Consiglio del sigillo de’ titoli: ¶ 1) Lo
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il prodotto; ¶ 4) Le condizioni del contratto. ¶ Art. 92 – Il consiglio
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Monte Napoleone, il prefetto del Monte darà al titolare
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rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione della
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prescritte nella sezione I, del capitolo I, titolo II
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sarà deposta negli archivii del sigillo per essere unita
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allo stato dei beni del maggiorasco, e sulla rappresentanza
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altra dupla il prefetto del Monte Napoleone farà eseguire
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pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette rendite
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rendite, corrente al momento del loro acquisto. ¶ Art. 97 – Le
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circostanze e sulla domanda del titolare, di trasportare il
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Art. 99 – Allorché la dotazione del maggiorasco sarà stata, in
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il nostro procuratore generale del Consiglio del sigillo de
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procuratore generale del Consiglio del sigillo de’ titoli, i
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ed i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno la
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comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d’Italia