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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Settimo Statuto costituzionale del Regno d'Italia, 1808

concordanze di «della»

nautoretestoannoconcordanza
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d’Italia e protettore della Confederazione del Reno ¶ A
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Art. 2 – I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo
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primogeniti de’ grandi ufficiali della corona avranno il titolo
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loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30.000. ¶ Questo
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incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli
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trentamila lire, in beni della natura di quelli che
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ed il procuratore generale della nostra corte di cassazione
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ed i procuratori generali della nostra corte di appello
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i cavalieri dell’ordine della corona di ferro potranno
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maggioraschi, modo ed esame della domanda per l’istituzione
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e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il
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Dall’estratto de’ registri della imposizione. ¶ In mancanza d
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cancelliere procederà all’esame della dimanda, assistito da un
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una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni
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nella cassa dell’ordine della corona di ferro una
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somma apparterrà all’ordine della corona di ferro, l
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Esse indicheranno: ¶ 1) Il motivo della distinzione che noi avremo
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sull’originale delle patenti della pubblicazione all’udienza e
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pubblicazione all’udienza e della trascrizione sui registri. ¶ Art
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noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il
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servigii del requirente e della sua famiglia, le diverse
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onorevole del petente e della sua famiglia. ¶ Art. 55 – Lo
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al petente con annotazione della detta consegna nei registri
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il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle lettere-patenti
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Capitolo III ¶ Degli effetti della creazione de’ maggioraschi rispetto
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di marciare alla difesa della patria ogni volta che
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Sezione seconda ¶ Dell’effetto della creazione dei maggioraschi relativamente
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quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni
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agli affari del contenzioso della amministrazione, sia ad istanza
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negli articoli 30, 31, 32 e 33, e della quale i beni non
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stati stralciati per effetto della detta ipoteca. ¶ Art. 71 – Il
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estinto, o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua
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Art. 73 – Questa pensione sarà della metà del prodotto se
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beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che
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non per la concorrenza della metà del reddito. ¶ Art
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modo e le condizioni della vendita; ed ordinando, se
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stabilite negli articoli precedenti della presente sezione, saranno nulli
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dall’alienazione in beni della natura di quelli che
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del reimpiego, la dichiarazione della loro inalienabilità, secondo le
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noi accordata, a condizione della reversione nel caso d
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nel caso d’estinzione della discendenza mascolina e legittima