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[autore collettivo], Codice di procedura penale italiano [annotato], 1988

concordanze di «misure»

nautoretestoannoconcordanza
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terzo - Prove [187-271] ¶ • Libro quarto - Misure cautelari [272-325] ¶ • Libro quinto - Indagini
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degli artt. 500 e 503. ¶ Art. 27. Misure cautelari disposte dal giudice
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dal giudice incompetente. – 1. Le misure cautelari disposte dal giudice
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n. 646, in materia di misure di prevenzione; ¶ o) delitto
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per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul
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procedimento; ¶ f) alle eventuali misure di protezione che possono
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leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
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per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore
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le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o
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sicurezza detentive o a misure di prevenzione.(1) ¶ (1) V.L
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per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà
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dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso
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chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o
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sicurezza personali o a misure di prevenzione; ¶ d) chi
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per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto
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chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o
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sicurezza personali o a misure di prevenzione; ¶ d) chi
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delle operazioni peritali disponga misure (v. il prelievo ematico
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informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare
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telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è
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disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare
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effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
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V. nota 1. ¶ LIBRO QUARTO ¶ MISURE CAUTELARI(1) ¶ (1) V. Att. 91-105. ¶ • Titolo
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V. Att. 91-105. ¶ • Titolo I - Misure cautelari personali [272-315] ¶ - Capo I
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Disposizioni generali [272-279] ¶ - Capo II - Misure coercitive [280-286-bis] ¶ - Capo III
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coercitive [280-286-bis] ¶ - Capo III - Misure interdittive [287-290] ¶ - Capo IV - Forma
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Capo V - Estinzione delle misure [299-308] ¶ - Capo VI - Impugnazioni [309-311] ¶ - Capo
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VII - Applicazione provvisoria di misure di sicurezza [312-313] ¶ - Capo VIII
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ingiusta detenzione [314-315] ¶ • Titolo II - Misure cautelari reali [316-325] ¶ - Capo I
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III - Impugnazioni [324-325] ¶ TITOLO I ¶ Misure cautelari personali ¶ CAPO I
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possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma
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generali di applicabilità delle misure. – 1. Nessuno può essere sottoposto
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può essere sottoposto a misure cautelari se a suo
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Art. 274. Esigenze cautelari.(1) – 1. Le misure cautelari sono disposte: ¶ a
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cui si procede, le misure di custodia cautelare sono
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Criteri di scelta delle misure. – 1. Nel disporre le misure
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misure. – 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto
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condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre
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soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche
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essere soddisfatte con altre misure.(5) [Le disposizioni di cui
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dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei
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essere soddisfatte con altre misure. ¶ (8) Comma ins. dall’art
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della persona sottoposta a misure cautelari. – 1. Le modalità di
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modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti
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effetti dell’applicazione delle misure. – 1. Agli effetti dell’applicazione
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effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla
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e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle
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indagini preliminari. ¶ CAPO II ¶ Misure coercitive ¶ Art. 280. Condizioni di
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Condizioni di applicabilità delle misure coercitive. – 1. Salvo quanto disposto
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e dall’art. 391, le misure previste in questo capo
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applica una delle altre misure coercitive previste dal presente
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L. 4 apr. 2001, n. 154, recante misure contro la violenza nelle
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lug. 1999, n. 231. ¶ CAPO III ¶ Misure interdittive ¶ Art. 287. Condizioni di
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Condizioni di applicabilità delle misure interdittive. – 1. Salvo quanto previsto
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da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo
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Art. 291. Procedimento applicativo. – 1. Le misure sono disposte su richiesta
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della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
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essere soddisfatte con altre misure;(3) ¶ d) la fissazione della
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ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla
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Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare
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termini di durata delle misure. – 1. Gli effetti della custodia
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Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in
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alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi
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Sospensione dell’esecuzione delle misure. – 1. L’esecuzione di un
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espiata in regime di misure alternative alla detenzione.(1) ¶ (1) V
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CAPO V ¶ Estinzione delle misure ¶ Art. 299. Revoca e sostituzione
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Revoca e sostituzione delle misure. – 1. Le misure coercitive e
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sostituzione delle misure. – 1. Le misure coercitive e interdittive sono
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disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari
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commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis
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o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
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o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis
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o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di
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o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può
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o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis
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n. 231. ¶ Art. 300. Estinzione delle misure per effetto della pronuncia
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di determinate sentenze. – 1. Le misure disposte in relazione a
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sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la
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disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le
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c). ¶ Art. 301. Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
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per esigenze probatorie. – 1. Le misure disposte per le esigenze
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non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla
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conseguenti alla estinzione delle misure. – 1. Nei casi in cui
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di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta
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la immediata cessazione delle misure medesime. ¶ Art. 307. Provvedimenti in
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giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano
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il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli
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di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
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dalla custodia cautelare. – 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia
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previsti dall’articolo 303. ¶ 2. Le misure interdittive non possono avere
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bis.(2) ¶ 3. L’estinzione delle misure non pregiudica l’esercizio
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accessorie o di altre misure interdittive. ¶ (1) Comma così sost
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di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art
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ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente
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VII ¶ Applicazione provvisoria di misure di sicurezza ¶ Art. 312. Condizioni
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l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta
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dic. 1999, n. 479. ¶ TITOLO II ¶ Misure cautelari reali ¶ CAPO I
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disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti
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condizioni ivi previsti, adottando misure tecniche dirette ad assicurare
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telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno
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giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le
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pregiudica l’applicazione di misure cautelari. ¶ Art. 375. Invito a
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comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l
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comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l
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provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di
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pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione
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che sono sottoposte a misure di prevenzione(2) e quelle
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delle pene e delle misure di sicurezza nonché quelle
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previsti dalla legge, le misure di sicurezza. ¶ Art. 531. Dichiarazione
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reato. ¶ Art. 532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali. – 1. Con la
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la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte
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pena e le eventuali misure di sicurezza.(1) ¶ 2. Se la
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comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l
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articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando
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di sentenze che dispongono misure di sicurezza. – 1. Contro le
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ciò che concerne le misure di sicurezza, se l
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sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta
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minorenni, in materia di misure di sicurezza, salva diversa
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benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare
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pene accessorie e le misure di sicurezza. ¶ 3. Quando appellante
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Art. 624-bis. Cessazione delle misure cautelari.(1) – 1. La Corte di
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dispone la cessazione delle misure cautelari. ¶ (1) Articolo inserito dall
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del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt
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esecuzione, sull’applicazione delle misure coercitive e sulla revoca
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pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per
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concessione di una delle misure alternative alla detenzione di
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applicazione di una delle misure alternative di cui al
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n. 67. ¶ Art. 658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con
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previsti dall’art. 679. Le misure di sicurezza di cui
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I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla
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relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
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per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga
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pene accessorie o di misure di sicurezza e degli
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sanzioni sostitutive(2) e delle misure alternative,(3) prima che essa
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nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla
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via provvisoria una delle misure menzionate nell’articolo 656, comma
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L. 11 ago. 2014, n. 117. ¶ Art. 679. Misure di sicurezza.(1) – 1. Quando una
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sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali. ¶ (1) La
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per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga
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di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza. – 1. Contro i
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di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la
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disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. ¶ 3. Si osservano
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la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone
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lgs. 3 ott. 2017, n. 149. ¶ Art. 713. Misure di sicurezza applicate all
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applicate all’estradato. – 1. Le misure di sicurezza applicate al
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pericolosità sociale. ¶ SEZIONE II ¶ Misure cautelari ¶ Art. 714. Misure coercitive
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II ¶ Misure cautelari ¶ Art. 714. Misure coercitive e sequestro. – 1. In
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Ministro della giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni
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libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di
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III. Nell’applicazione delle misure coercitive si tiene conto
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all’eventuale consegna. ¶ 3. Le misure coercitive e il sequestro
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favorevole all’estradizione. ¶ 4. Le misure coercitive sono revocate se
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particolare complessità. ¶ 4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate
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Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari. – 1. Su domanda dello
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dell’eventuale sequestro.(1) ¶ 6. Le misure cautelari sono revocate se
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Revoca e sostituzione delle misure. – 1. La revoca e la
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e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti
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dei provvedimenti relativi alle misure cautelari. – 1. Copia dei provvedimenti
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distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della
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udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la
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né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale
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distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della
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essi sono convertiti in misure analoghe previste dall’ordinamento
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dall’art. 735, comma 2. ¶ Art. 736. Misure coercitive. – 1. Su richiesta del
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libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di
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n. 149. ¶ Art. 745. Richiesta di misure cautelari all’estero. – 1. Se
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interno. ¶ 5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento
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VII - Disposizioni relative alle misure cautelari [91-104-bis] ¶ - Capo VIII
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VII ¶ Disposizioni relative alle misure cautelari(1) ¶ (1) V. artt. 272-325 c
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competente in ordine alle misure cautelari. – Nel corso degli
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i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo
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estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione
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n. 117. ¶ Art. 98. Cessazione delle misure cautelari estinte. – 1. Quando l
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domiciliari o sottoposto alle misure del divieto o dell
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imposte con le suddette misure. Nel caso della misura
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di espatrio e delle misure interdittive, il giudice dispone
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richiedere l’applicazione di misure coercitive. ¶ 2. Nel caso di
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Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il
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lug. 2008, n. 125 che recita: ¶ «Misure per assicurare la rapida
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ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle
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sono state applicate le misure di cui all’articolo
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legge, a programmi o misure di protezione anche di
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il programma o le misure di protezione, dal giudice
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modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui
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termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con
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di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza. ¶ Art. 190. Prescrizioni
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delle pene e delle misure di sicurezza. – 1. Continuano a
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delle pene e delle misure di sicurezza in istituti
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casi di applicazione di misure coercitive a norma del
190
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la durata complessiva delle misure non può comunque superare
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ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella
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precedente. ¶ Art. 250. Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell
193
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ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo
194
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art. 248. ¶ Art. 251. Durata delle misure cautelari e restituzione della
195
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del codice abrogato. ¶ 2. Le misure previste dall’art. 282 comma
196
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per l’esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla