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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «non»

nautoretestoannoconcordanza
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esistenti, ed usi inveterati, non permisero fin qui di
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l’opera incominciata. ¶ Questa non era solamente utile in
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mente a questi pensieri non abbiamo potuto non considerare
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pensieri non abbiamo potuto non considerare, che sarebbe cosa
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ed insieme di una non tanto vasta estensione, fosse
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leggiere, e tali, che non tendano a distruggere l
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o tale almeno, che non possa ottenersi senza un
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de’ Nostri Sudditi, se non ci fossimo studiati di
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scorso un Provvisorio Governo, non tardammo un istante ad
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interessante in se stessa, non poteva essere maggiormente sollecita
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quella dalla quale derivano non solo il decoro di
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in modo però da non escludere quei cambiamenti, che
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prese. ¶ Le Nostre sollecitudini non sono state solamente rivolte
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Nostri Popoli! Se però non abbiamo potuto far tutto
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obbligato a far fronte, non dubitando che negli sgravj
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Paterne sollecitudini, le quali non lasceranno anche di migliorare
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in tutto quello, che non verrà ad essi attribuito
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registri, e del carteggio. ¶ Non potrà essere rimosso senza
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dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi
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da scegliersi dai Baroni non potranno incominciare l’esercizio
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del loro officio, se non precederà l’approvazione della
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per la forza armata, non che ogn’altra spesa
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nei quali si parlerà non solo delle funzioni, che
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che i Governatori baronali non potranno esercitare, ma anche
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giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni de
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cause, che in capitale non oltrepassino la somma di
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possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza
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petitorio. Se il possessorio non potrà essere definito col
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Governatori nelle controversie, che non oltrepassano il valore di
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scritture pubbliche, e private non attaccate di falsità, o
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i Governatori dei Feudi non saranno giudici competenti, che
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del luogo viciniore, che non sia baronale, sempre però
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sempre collegialmente nel numero non minore di tre. ¶ In
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e di due Aggiunti. ¶ Non potrà giudicare in numero
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del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell’A
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di farlo, ed allora non interverrà l’A.C
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prima istanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di
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Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma
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dello Stato senza eccezione. ¶ Non potrà però ordinare la
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del disposto nell’art. 48 non si potrà mai ricorrere
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precedente giudicato di appellazione non abbia anche esso avuto
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devolutivo. ¶ Questa seconda appellazione non dovrà accordarsi, che o
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che risulti o dal non essersi avuta ragione nei
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interesse della Camera Apostolica non potranno interloquire gli altri
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interessanti la Camera, quando non oltrepassino il valore di
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suddette conterranno un valore non eccedente li scudi 825. ¶ Se
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Tribunale composto come sopra, non che dai giudicati singolari
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all’altro turno, che non avrà giudicato. ¶ Art. 62 – Colle
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prese negli articoli antecedenti non s’intende fatta alcuna
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e pratiche vigenti. ¶ Art. 63 – Non vi saranno in appresso
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per ispeciale delegazione, e non saranno terminate dagli stessi
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istanza nelle Delegazioni, che non abbia passata l’età
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di anni venticinque, che non sia laureato, che non
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non sia laureato, che non provi ad aver esercitato
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tre anni, e che non giustifichi l’onestà de
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e della laurea, che non si esigerà nei medesimi
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respettivi Delegati. ¶ Gli Aggiunti non avranno onorario, ma subentreranno
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prescrizioni vigenti, fintanto che non sia provveduto con altri
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altri simili, de’ quali non vi è esercizio di
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in tutto ciò, che non si troverà disposto diversamente
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dall’altro Assessore, che non avrà l’esercizio della
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pronunciata dal detto Tribunale non eccederà la galera, o
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opera di cinque anni, non competerà al reo l
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pieni voti, l’appellazione non avrà luogo, che in
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pena da loro pronunciata non ecceda la somma di
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e della multa, e non porti pena afflittiva; nel
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Con le precedenti disposizioni non s’intenderà derogato in
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tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti
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de Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime
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dalla Legge. ¶ Art. 98 – Finchè non sarà pubblicato contemporaneamente al