parolescritte
interroga:  scripta  ·  bsu  ·  civita

il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «è»

nautoretestoannoconcordanza
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delle Marche, di Benevento, e di Ponte Cervo, le
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più conveniente ai veri, e solidi interessi del Nostro
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del Nostro Popolo. ¶ Molte e gravi considerazioni ci mossero
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la solidità de’ Governi, e la felicità de’ Popoli
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la felicità de’ Popoli; e che un Governo tanto
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Santa Sede. Presentava, egli è vero, lo Stato medesimo
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un modello di Legislazione, e di Ordine, fondato com
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invariabili regole della Religione, e Morale Evangelica, e sulla
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Religione, e Morale Evangelica, e sulla Canonica Giurisprudenza, la
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regolata dalla solida equità, e dal verace diritto della
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delle calunnie, colle quali è stata attaccata, dovrà sempre
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Stato quella uniformità, che è così utile ai pubblici
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così utile ai pubblici, e privati interessi, perché, formato
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spesso straniera all’altra, e talvolta disgiungeva nella Provincia
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rami di pubblica Amministrazione, e Noi medesimi nel cominciamento
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disgrazie de’ trascorsi tempi, e l’interrompimento medesimo dell
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dimenticare le antiche instituzioni, e costumanze; onde si è
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e costumanze; onde si è reso in esse quasi
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antiche, nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei
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diversi oggetti di Amministrazione e di pubblica economia, nuovi
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che sarebbe cosa mostruosa, e totalmente opposta a quel
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fosse regolata con principj, e con sistemi diversi dall
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però debbono esser leggiere, e tali, che non tendano
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l’integrità del corpo, e per la riunione di
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mancare a Noi stessi, e a quello zelo, che
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da Noi, come si è detto, nelle Provincie felicemente
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un Piano di stabile, e definitivo Governo, che convernir
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esiger potessero dopo tante, e sì straordinarie vicende; poiché
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cosa di tanta importanza, e di tanto interesse per
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già da Noi deputata, e composta di diversi Cardinali
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della Santa Chiesa Romana, e di altri egregj Soggetti
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egregj Soggetti, i quali e per le loro vaste
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in materia di Amministrazione, e di Governo, e per
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Amministrazione, e di Governo, e per la consumata esperienza
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consumata esperienza negli affari, e per la integrità, e
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e per la integrità, e rettitudine d’intenzioni credemmo
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atti a portar giusto, e adeguato giudizio di quanto
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sono state diligentemente esaminate, e discusse, ci ha presentata
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presentata la sua relazione; e Noi dopo averla maturamente
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sanzionare con qualche cambiamento, e modificazione le risoluzioni da
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li Editti dei 31 Maggio 1814, e dei 5 Luglio 1815 facemmo provare
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Nostre Provincie di prima, e di seconda ricupera i
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questo incontro anche nuovi, e più sensibili alleggerimenti. Così
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de’ carichi già esistenti, e di quelli ripartibili fra
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cui lo hanno assoggettato e il Cordone sanitario, e
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e il Cordone sanitario, e le Sovvenzioni a tante
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Nostro fin dove ci è stato possibile, moderando le
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lo consentivano gli aggravj e gl’impegni, ai quali
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ai quali il Governo è indeclinabilmente obbligato a far
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Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Apostolica
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pienezza della Nostra Apostolica, e Sovrana Potestà, ordiniamo: ¶ Titolo
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Art. 1 – Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in diecisette Delegazioni
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come dall’annessa Tabella, e si distingueranno con trattamenti
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Breve. ¶ Art. 2 – Ogni Delegazione è suddivisa in Governi di
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in Governi di primo, e di secondo ordine. ¶ Art
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coi respettivi Governi. ¶ Art. 4 – È stabilita in Roma una
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un Chierico di Camera, e di Monsignor Segretario del
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ricevere, ed esaminare stragiudizialmente, e per via di semplici
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respettive demarcazioni delle Delegazioni, e dei Governi. ¶ Art. 5 – L
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ed esaminare i ricorsi, e di farne in seguito
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per tutto ciò, che è conservato nelle respettive sue
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gli atti di Governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati
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direzione del pubblico Erario, e quelli, che nelle quattro
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di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì potessero mai o
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Art. 28 del Titolo II., e degli Art. 77, e 79 del
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II., e degli Art. 77, e 79 del Tit. III. ¶ Art
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due del capo luogo, e due degli altri luoghi
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quelle della seconda classe; e di uno del capo
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1816
uno del capo luogo, e di uno degli altri
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distinguersi pel loro costume, e per la loro istruzione
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1816
giorni, che verranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta, che
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1816
i pareri di ciascuno, e i motivi principali, a
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1816
i membri, che sortiranno, e due rimarranno; in quelle
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1816
della scritturazione de’ registri, e del carteggio. ¶ Non potrà
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1816
I Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno intieramente
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giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che
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1816
modo prescritto agli Articoli 25 e 26 del Titolo II. ¶ Art
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Stato. Per li Delegati, e per li Governatori di
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1816
si spedirà il Breve, e per quelli di secondo
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1816
delle marche, d’Urbino, e dei Ducati di Camerino
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1816
dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre Provincie
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1816
per li futuri chiamati, e compresi nelle investiture, senza
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1816
cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi
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però sempre per loro, e per li successori il
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un assegnamento congruo mensuale, e così anche ai Cancellieri
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così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le
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ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti
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colla Segreteria di Stato, e coi respettivi Dicasterj della
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Cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del Prefetto
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1816
in Ostia e Velletri, e del Prefetto de’ Sagri
91
1816
cento. Se la somma è indeterminata, e che sia
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1816
la somma è indeterminata, e che sia tale, che
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veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare
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1816
in tempo di fiera, e di mercato per le
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intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia
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mercedi, di contratti nundinali, e di esecuzione di obbligazioni
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derivanti da scritture pubbliche, e private non attaccate di
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Delegazioni di prima classe, e di tre Giudici con
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nelle Delegazioni di seconda, e terza classe. ¶ Il più
100
1816
mancante di un Individuo, e lasciando l’altro Aggiunto
101
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per sortizione le cause, e nel margine dell’elenco
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a tenore degli Articoli 26, e 27 in tutte le cause
103
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di competenza dei Governatori, e degli Assessori, e giudicherà
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Governatori, e degli Assessori, e giudicherà in prima istanza
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giorno destinato all’udienza, e lo intimerà all’altra
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decreti interlocutorj, o dilatorj, e perciò nelle udienze interverrà
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definitive dovranno essere pronunciate, e sottoscritte dai Giudici, che
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1816
quest’effetto nei giorni, e nelle ore destinate dal
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1816
di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì: uno in Macerata
110
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Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli
111
1816
Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino: due in Roma
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Tribunale dell’A.C., e quello della Rota. ¶ Sarà
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composto di Sette Individui, e di due Aggiunti. ¶ Non
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i giorni di udienza, e della proposizione delle cause
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demarcato nell’annessa Tabella, e di appellazione nelle altre
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vece di due, come è al presente, il detto
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stesso titolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice
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A.C. Met, come è stato altra volta. ¶ Art
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1816
il valore di scudi 825, e di valore indeterminato: ¶ 2° In
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1816
Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, sia dai singoli
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Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in
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1816
composto di altri due e dall’A.C. Met
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1816
dell’A.C. Met, e dello stesso Monsignor Uditore
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vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle cause deferite
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1816
di appellazione di Bologna e Macerata. ¶ Lo sarà pure
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1816
cause maggiori di scudi 300, e minori di scudi 825 in
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1816
sue onorificenze, preeminenze, prerogative, e privilegj, di cui gode
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1816
giudizj cogli stessi metodi, e colle stesse forme, con
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1816
ha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle
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1816
profane, quanto nell’Ecclesiastiche, e tanto in quelle dello
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1816
conformi di prima istanza, e di appellazione formeranno sempre
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1816
sarà conservata nella forma, e dentro i limiti in
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1816
annullare gli atti giudiziali, e decreti, e le sentenze
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1816
atti giudiziali, e decreti, e le sentenze di tutti
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di mandato da esprimersi, e specificarsi nel rescritto. ¶ Sarà
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1816
il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai
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per fatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici
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quanto fin qui si è disposto nulla s’innova
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disposto nulla s’innova, e rimangono ferme le attuali
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alle giurisdizioni degli Ordinarj, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle
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duecento. ¶ Art. 58 – In Roma, e sua Comarca continueranno a
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Monsignor Uditore del Camerlengato, e l’Uditore di Monsignor
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camerali oltrepasserà li scudi 200, e quelle di Roma, e
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1816
e quelle di Roma, e sua Comarca saranno di
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1816
Monsignor Presidente della Camera, e dall’Uditore di Monsignor
146
1816
Monsignor Uditore del Camerlengo, e dell’Uditore di Monsignor
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fiscali provenienti da dazj, e da risposte dovute all
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1816
Monsignor Uditore del Camerlengato, e dall’Uditore di Monsignor
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Tesoriere, secondo le regole, e pratiche vigenti. ¶ Art. 63 – Non
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1816
soppresse tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari
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1816
tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle
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circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell’Art. 49 circa quello
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1816
circa quello del Campidoglio, e salve ancora le giurisdizioni
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1816
della Congregazione de’ Vescovi e Regolari, del Tribunale della
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del Tribunale della Dateria, e di quello della Fabbrica
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1816
Pietro. Sono inoltre eccettuate, e respettivamente mantenute le giurisdizioni
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Pontificj Chirografi dei 31 Ottobre 1800, e 19 Settembre 1802: ¶ 5° Dell’Agricoltura nelle
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1816
facoltà, di cui attualmente è investito: ¶ 7° Del Giudice de
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tribunali, o Giudici particolari, e di privilegio, che sono
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1816
introdotte innanzi i Tribunali, e Giudici, che cesseranno di
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1816
avanti i Giudici commissarj, e privativi per ispeciale delegazione
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1816
privativi per ispeciale delegazione, e non saranno terminate dagli
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1816
terminate dagli stessi Tribunali, e Giudici prima del giorno
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1816
proprio, passeranno in istato, e termini avanti i Tribunali
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1816
siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, de’ quali cessa
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di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano
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1816
spazio di tre anni, e che non giustifichi l
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1816
onestà de’ suoi natali, e la irreprensibilità della sua
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1816
oltrepassato gli anni ventuno, e della laurea, che non
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1816
compiti; oltre la laurea, e gli altri requisiti dell
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1816
dell’onestà dei natali, e della buona condotta, dovranno
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1816
sopra gli anni venticinque, e della laurea dottorale. ¶ Art
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1816
determinato un onorario fisso, e congruo ai Giudici, agli
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1816
Giudici di altri Tribunali, e nella collazione di altri
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1816
di concerto col Tribunale, e con i Governatori, ai
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1816
quali dovranno essere addetti, e rendendo intesa la Segreteria
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1816
respettivo sospendere dall’officio, e surrogare altro provvisoriamente, dandone
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1816
cui dipenderà la remozione, e surrogazione definitiva. ¶ Ai Delegati
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1816
o ammissione dei Procuratori, e degli Avvocati, e lo
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1816
Procuratori, e degli Avvocati, e lo stabilire le discipline
181
1816
proposito, rapporto agli Avvocati, e Procuratori esercenti questi offici
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1816
Autorità medesime nello stato, e termini, in cui si
183
1816
nei contratti delle donne, e de’ minori, ed altri
184
1816
de’ quali non vi è esercizio di giurisdizione contenziosa
185
1816
estensione delle respettive giurisdizioni, e nella circonferenza dei Distretti
186
1816
Giudici, che la esercitano, e presso i loro successori
187
1816
secondo il diritto Canonico, e le Costituzioni Apostoliche, regoleranno
188
1816
nei giudizj Civili, Criminali e Commerciali, ed i metodi
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1816
i metodi, di attitazione, e di tela giudiziaria, con
190
1816
formazione del Codice civile, e quello di procedura civile
191
1816
formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura
192
1816
cinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti
193
1816
i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà
194
1816
del Codice di Commercio, e di Procedura in materia
195
1816
del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle
196
1816
Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezza nell
197
1816
Governatori locali di primo, e secondo ordine procederanno dentro
198
1816
pecuniarie, ed afflittive, estese, e considerate come equivalenti ad
199
1816
suddetti Governatori di primo, e secondo ordine si estenderà
200
1816
di prima istanza civile, e di uno degl’Individui
201
1816
corso di un anno, e saranno rinnovati secondo il
202
1816
più giovine di età, e ricominciando nella stessa guisa
203
1816
altro fra i Consiglieri, e Giudici summentovati, e ciò
204
1816
Consiglieri, e Giudici summentovati, e ciò avrà luogo anche
205
1816
delitti, per li quali è prescritta una pena maggiore
206
1816
di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì al Tribunale di
207
1816
quelle di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli
208
1816
Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino al Tribunale d
209
1816
d’Appellazione di Macerata; e per le altre Delegazioni
210
1816
cinque anni di galera, e molto di più, se
211
1816
ogni Governo di primo, e secondo ordine vi sarà
212
1816
occorrenza obbligati ad impinguare, e rettificare i processi dei
213
1816
i prodotti delle sportule, e delle inquisizioni criminali, le
214
1816
nel Tribunale del Governo, e negli altri Tribunali criminali
215
1816
Tribunali criminali di Roma, è conservato. ¶ Art. 88 – Nei delitti
216
1816
A.C., del Vicariato, e di Campidoglio, secondo le
217
1816
Nei delitti per contravvenzioni e frodi commesse a danno
218
1816
Tribunali criminali del Camerlengato, e del Tesorierato, ai quali
219
1816
cosa caduta in commissum, e della multa, e non
220
1816
commissum, e della multa, e non porti pena afflittiva
221
1816
della Congregazione de’ Vescovi e Regolari, del Prefetto de
222
1816
Prefetto de’ Palazzi Apostolici, e del Tribunale militare, le
223
1816
quali però nel procedere, e nel condannare, dovranno osservare
224
1816
esecutori, la forza armata, e tutt’altro occorrente per
225
1816
L’uso dei tormenti, e la pena della corda
226
1816
ed a quest’ultima è surrogata la pena di
227
1816
all’arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite, in
228
1816
quanto riguardino l’esasperamento e l’accrescimento di quelle
229
1816
detto arbitrio de Giudici, e Tribunali, non potranno mai
230
1816
un anno di opera; e solo rimarrà ai Giudiscenti
231
1816
solo rimarrà ai Giudiscenti, e Tribunali suddetti la facoltà
232
1816
loro coscienza della giustizia, e della equità di tal
233
1816
all’arbitrio del Giudice, e solo potrà in alcuni
234
1816
circostanze stesse per quanto è possibile saranno definite dalla
235
1816
vigore. I processi però, e le sentenze si faranno
236
1816
le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti
237
1816
da tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato, compresi
238
1816
Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate
239
1816
osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo
240
1816
modo presentemente in uso, e domandi il confronto dei
241
1816
osserveranno le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche, attualmente
242
1816
Costituzioni Apostoliche, attualmente vigenti, e rispetto all’estrazione degli
243
1816
delle istruzioni già date, e di altre, che si