parolescritte
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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «Tribunali»

nautoretestoannoconcordanza
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Titolo II ¶ Organizzazione dei Tribunali Civili ¶ Art. 24 – Il potere
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turno. ¶ Art. 31 – Gli anzidetti Tribunali di prima istanza giudicheranno
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destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici
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Giudici. ¶ Art. 32 – Se nei Tribunali composti di cinque Giudici
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tutto lo Stato quattro Tribunali di Appellazione: uno in
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appellazione ai suddetti due Tribunali di Roma, purchè ciò
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Sono applicate ai suddivisati Tribunali di appellazione le disposizioni
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seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in
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scudi 825 giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle
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di scudi 825 giudicate dai Tribunali di prima istanza delle
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Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di Bologna
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i giudicati degli altri Tribunali d’appellazione, compreso quell
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li giudicati degli altri Tribunali d’appellazione, compreso quello
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terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei modi
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sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione
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stato circoscritto, o ai Tribunali dell’A.C., o
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delegare ai Giudici, o Tribunali, che devono giudicare sul
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questione di competenza de’ Tribunali, il giudizio dipenderà dal
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revisione si commetterà ai Tribunali dell’A.C., o
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degli Ordinarj, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie di
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potranno interloquire gli altri Tribunali. ¶ Art. 57 – Saranno destinati nelle
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giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per
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nell’Art. 55, circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell’Art
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cumulativamente appartenevano a tali tribunali, o Giudici particolari, e
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entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti. ¶ Art
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già introdotte innanzi i Tribunali, e Giudici, che cesseranno
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saranno terminate dagli stessi Tribunali, e Giudici prima del
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e termini avanti i Tribunali procederanno tanto in grado
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causa siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, de’ quali
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Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al
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nei medesimi. ¶ Art. 69 – Nei Tribunali di appellazione l’età
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de’ Giudici di altri Tribunali, e nella collazione di
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la intelligenza però dei Tribunali, apparterrà per ora di
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esercenti questi offici nei Tribunali di Roma, in pieno
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ed ai capi de’ Tribunali in tutta la estensione
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Ttitolo III ¶ Organizzazione dei Tribunali Criminali ¶ Art. 76 – La giurisdizione
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gli Assessori. ¶ Art. 78 – I Tribunali criminali costituiti, come sopra
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nelle singole Delegazioni saranno Tribunali di appellazione nelle cause
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deferirà a’ respettivi tre Tribunali, come all’articolo precedente
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Governo, e negli altri Tribunali criminali di Roma, è
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ed in Roma i Tribunali criminali del Camerlengato, e
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loro azienda, ricorrere ai tribunali ordinarj, i quali però
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arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite, in quanto
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arbitrio de Giudici, e Tribunali, non potranno mai le
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rimarrà ai Giudiscenti, e Tribunali suddetti la facoltà di
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tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche