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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «della»

nautoretestoannoconcordanza
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Quando per ammirabile disposizione della Provvidenza Divina col potente
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di Bologna, di Ferrara, della Romagna, delle Marche, di
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Dio tanto nell’ordine della natura, quanto nel sublime
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quanto nel sublime edificio della Religione. Questa certezza c
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principj sulle invariabili regole della Religione, e Morale Evangelica
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e dal verace diritto della natura, ad onta delle
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interrompimento medesimo dell’esercizio della Nostra temporale Sovranità aprissero
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tutte indistintamente le Provincie della S. Sede. Fu ordinato
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facemmo sottoporre all’esame della Congregazione Economica già da
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composta di diversi Cardinali della Santa Chiesa Romana, e
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ricupera i benefici effetti della Nostra affezione con una
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certa scienza, e pienezza della Nostra Apostolica, e Sovrana
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due degli altri luoghi della Delegazione per quelle di
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uno degli altri luoghi della Delegazione per quelle della
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della Delegazione per quelle della seconda classe; e di
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uno degli altri luoghi della Delegazione per quelle di
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che i quattro Individui della Congregazione suddetta possano essere
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Congregazione suddetta possano essere della medesima città. ¶ Art. 9 – Questi
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da prendersi pel regime della Delegazione su i varj
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Delegato nel rendere conto della risoluzione alla Segreteria di
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dovrà trasmettere una copia della discussione fatta nella Congregazione
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si procederà alla rinnovazione della Congregazione per mezzo dell
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nella Congregazione; sarà incaricato della estensione delle risoluzioni, della
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della estensione delle risoluzioni, della scritturazione de’ registri, e
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rimosso senza la intesa della Segreteria di Stato. ¶ Art
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Congregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine
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dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per
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non precederà l’approvazione della Segreteria di Stato. ¶ Sarà
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pesi relativi all’esercizio della giurisdizione baronale, conservando però
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necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da
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e coi respettivi Dicasterj della Capitale. ¶ Art. 23 – Le giurisdizioni
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rimarrà affissa alla porta della Cancelleria. ¶ In questo caso
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A.C., e quello della Rota. ¶ Sarà permesso a
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giorni di udienza, e della proposizione delle cause. ¶ Sono
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cause giudicate dai Governatori della Comarca, o sia Distretto
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prima istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti
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di appellazione, o ricorso della sentenza di uno dei
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dello stesso Monsignor Uditore della Camera, il quale però
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il detto Monsignor Uditore della Camera vorrà intervenire in
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ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura, il quale deputerà
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definitivamente. ¶ Art. 47 – Il Tribunale della Rota, così meritamente da
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appellazione. ¶ Art. 50 – Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che
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rescritto. ¶ Sarà in facoltà della Segnatura rimettere, in seguito
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Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione, la causa o
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dell’A.C., o della Rota nelle respettive loro
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dell’A.C., o della Rota, secondo le competenze
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competenze respettive in ragione della somma. ¶ Art. 54 – Il rescritto
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che riguardano l’interesse della Camera Apostolica non potranno
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quali, dentro i confini della giurisdizione loro assegnata, saranno
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Camerlengo, da Monsignor Presidente della Camera, e dall’Uditore
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potrà ricorrere al Tribunale della Camera. ¶ Art. 59 – Dai giudicati
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si deferirà al Tribunale della Camera. ¶ Art. 60 – Il Tribunale
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Camera. ¶ Art. 60 – Il Tribunale della Camera procederà coi metodi
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appellazione da un giudicato della Camera, questa sarà deferita
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salve ancora le giurisdizioni della Congregazione de’ Vescovi e
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e Regolari, del Tribunale della Dateria, e di quello
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Dateria, e di quello della Fabbrica di S. Pietro
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respettivamente mantenute le giurisdizioni ¶ 1° Della Congregazione del Buon Governo
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Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem
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a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto
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Piazza Navona: ¶ 3° Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti
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giudicati dell’Annona o della Grascia, questa si deferirà
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si deferirà al Tribunale della camera; rispetto poi ai
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dell’A.C., o della Rota, secondo le respettive
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natali, e la irreprensibilità della sua condotta. ¶ Le stesse
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gli anni ventuno, e della laurea, che non si
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onestà dei natali, e della buona condotta, dovranno provare
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gli anni venticinque, e della laurea dottorale. ¶ Art. 70 – Sarà
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quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici
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più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di
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sarà sottoposto all’esame della Congregazione Economica, la quale
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maggiore speditezza nell’amministrazione della giustizia, i Governatori locali
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non avrà l’esercizio della giurisdizione nelle cause minori
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apparterrà al Tribunale criminale della Delegazione. ¶ Art. 81 – Se la
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saranno in ogni capoluogo della Delegazione due Giudici processanti
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giudizio appartenga al Tribunale della Delegazione. ¶ I suddetti due
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dai Governatori a termini della loro competenza. ¶ Art. 87 – Il
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sc. 150 compreso il valore della cosa caduta in commissum
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caduta in commissum, e della multa, e non porti
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alcuna parte alle giurisdizioni della Sagra Inquisizione, della Congregazione
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giurisdizioni della Sagra Inquisizione, della Congregazione de’ Vescovi e
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dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa. ¶ Art. 93 – Vi
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occorrente per l’amministrazione della giustizia punitiva, sarà provveduto
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tormenti, e la pena della corda, amendue già interdetti
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convincano nella loro coscienza della giustizia, e della equità
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coscienza della giustizia, e della equità di tal minorazione