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il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


[autore collettivo], Moto proprio della santità di nostro Signore papa Pio settimo in data de 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, 1816

concordanze di «la»

nautoretestoannoconcordanza
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tale Nostro disegno, con la ferma risoluzione di ridurlo
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in primo luogo, che la unità, ed uniformità debbono
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difficilmente si può assicurare la solidità de’ Governi, e
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solidità de’ Governi, e la felicità de’ Popoli; e
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per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in
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e sulla Canonica Giurisprudenza, la quale regolata dalla solida
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a queste vedute medesime. La collisione però dei diversi
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in qualche parte. ¶ Ma la sempre ammirabile Provvidenza Divina
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sempre ammirabile Provvidenza Divina, la quale sapientemente dispone le
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Nostra temporale Sovranità aprissero la strada ad una tale
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delle Provincie recentemente ricuperate la tanto più lunga separazione
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di prima. ¶ Nell’applicare la mente a questi pensieri
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del corpo, e per la riunione di tutte le
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i preziosi momenti, che la Provvidenza Divina sembra aver
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in vista tre cose: la prima di accelerare il
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alla sua esecuzione, assicurasse la felicità dei Nostri Sudditi
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felicità dei Nostri Sudditi: la seconda, che il tutto
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escludere quei cambiamenti, che la utilità, ed i bisogni
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tutti gli abusi, né la sapienza dei Legislatori potè
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di Governo, e per la consumata esperienza negli affari
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negli affari, e per la integrità, e rettitudine d
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lumi al pubblico bene. La Congregazione medesima dopo aver
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discusse, ci ha presentata la sua relazione; e Noi
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Nostro, quanto il migliorare la sorte dei Nostri Sudditi
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di fare in tutta la estensione, ciò che l
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lasceranno anche di migliorare la sorte de’ Nostri Popoli
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prima classe un Cardinale, la Delegazione assumerà il titolo
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di secondo ordine. ¶ Art. 3 – La suddetta Tabella dimostra l
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che potranno sopravvenire per la rettificazione delle respettive demarcazioni
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di farne in seguito la relazione da sottoporsi all
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ciascuna Delegazione eserciterà, sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori
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nelle respettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli
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eccettua da questa disposizione la città di Bologna, nella
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loro costume, e per la loro istruzione, ed avere
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loro voto sarà consultivo. La risoluzione definitiva dipenderà dal
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potrà essere rimosso senza la intesa della Segreteria di
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facoltà del Delegato regolare la corrispondenza, o eseguendola immediatamente
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li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare
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le spese occorrenti per la forza armata, non che
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in capitale non oltrepassino la somma di scudi cento
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di scudi cento. Se la somma è indeterminata, e
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eserciterà nelle cause minori la giurisdizione attribuita ai Governatori
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giudici competenti, che per la somma di scudi dieci
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di scudi dieci. Quando la causa del Barone sorpasserà
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causa del Barone sorpasserà la detta somma, ne sarà
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di cinque Giudici, per la moltiplicità delle cause, si
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del pubblico con Notificazione, la quale rimarrà affissa alla
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li difensori delle Parti. ¶ La Parte più diligente farà
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taluno dei Luogotenenti. ¶ Art. 46 – La Rota sarà il Tribunale
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di appellazione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando le
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saranno difformi, avrà luogo la terza istanza innanzi ai
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sopra. ¶ Art. 49 – In Roma la Giurisdizione civile del Tribunale
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fra li sei componenti. ¶ La Parte, che ricorre, avrà
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Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno
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in seguito della circoscrizione, la causa o allo stesso
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devono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere. ¶ Art
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in Segnatura per sospendere la esecuzione. Si potrà solo
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Anche in questo caso la revisione si commetterà ai
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o decreto, con cui la Segnatura a termini del
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istanza nelle cause interessanti la Camera, quando non oltrepassino
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secondo il più anziano. ¶ La elezione del turno apparterrà
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Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei
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l’appellazione avrà luogo, la medesima sarà portata al
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che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa, come anche
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lo stato, in cui la causa siasi deferita ai
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Giudici, de’ quali cessa la giurisdizione. Sono però eccettuate
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delle Congregazioni particolari. ¶ Art. 67 – La nomina dei Giudici di
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de’ suoi natali, e la irreprensibilità della sua condotta
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eccezione dell’età, per la quale basterà, che abbiano
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trent’anni compiti; oltre la laurea, e gli altri
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impieghi. Ai Delegati apparterrà la nomina de’ Cancellieri, ed
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addetti, e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle
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Delegato, da cui dipenderà la remozione, e surrogazione definitiva
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Ai Delegati stessi, con la intelligenza però dei Tribunali
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prescrivere le regole per la continuazione, o ammissione dei
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per mettere in attività la presente Organizzazione, proseguiranno le
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nella maniera, con cui la esercitano attualmente. All’epoca
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de’ Tribunali in tutta la estensione delle respettive giurisdizioni
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presso i Giudici, che la esercitano, e presso i
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maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato
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Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione da osservarsi
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Commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà
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esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni
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a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti
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dei Tribunali Criminali ¶ Art. 76 – La giurisdizione criminale si eserciterà
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di opera inclusivamente. ¶ Quando la condanna pronunciata dai suddetti
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ai Governatori, che esercitano la giurisdizione baronale, restano ferme
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uno degl’Individui componenti la Congregazione governativa. ¶ Questi ultimi
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capoluoghi di ciascuna Delegazione la giurisdizione criminale sarà esercitata
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criminale sarà esercitata sotto la dipendenza, ed approvazione del
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della Delegazione. ¶ Art. 81 – Se la condanna pronunciata dal detto
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detto Tribunale non eccederà la galera, o l’opera
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nel caso poi, che la condanna sia emanata a
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S. Consulta. ¶ Art. 83 – Se la condanna eccederà i cinque
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nei paesi, che compongono la Comarca di Roma, il
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delitti comuni commessi dentro la città di Roma si
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in devolutivo soltanto, quando la pena da loro pronunciata
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loro pronunciata non ecceda la somma di sc. 150 compreso
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nel caso poi, che la condanna ecceda la somma
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che la condanna ecceda la somma di sc. 150 nella
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contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai
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i Cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt
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del nuovo Codice criminale, la quale seguirà quanto prima
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uso dei tormenti, e la pena della corda, amendue
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quest’ultima è surrogata la pena di un anno
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Giudiscenti, e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto
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questo grado, semprechè o la natura del delitto, o
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che aggravano, o diminuiscono la imputabilità dell’azione delittuosa